Cassazione Penale, Sentenza n. 10936/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri 22/06-22/12/2018 e 22/06-22/12/2019. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 54 legge 26/07/1975 n.354 e dell'art. 103 d.P.R. 30/06/2000 n.230, sostenendo che la sua adesione alle regole trattamentali fosse dimostrata dalla reiterata richiesta di lavoro, dal regolare comportamento verso compagni e personale e che la mancata revisione critica delle condotte pregresse non poteva precludere il beneficio, specie in considerazione delle sue scarse risorse personali e culturali che avrebbero richiesto sostegno e non esclusione dal beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione del Tribunale che, richiamando la relazione di sintesi, ha rilevato l'assenza di fatti positivi nei semestri considerati idonei a dimostrare una evoluzione della personalità verso il ravvedimento. Si è ribadito che per la liberazione anticipata è richiesta la partecipazione effettiva al percorso trattamentale e non la sola condotta esteriore formale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La concessione della liberazione anticipata richiede la prova di fatti positivi che evidenzino la partecipazione dell'imputato all'opera di rieducazione e una favorevole evoluzione della personalità verso il ravvedimento; non è sufficiente la mera adesione formale alle regole carcerarie.
art. 103, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
La valutazione della partecipazione al trattamento va orientata alla condotta esteriore nel semestre di riferimento, considerando l'impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e i rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità estesa; non è richiesta una diagnosi di risocializzazione già conseguita.
art. 616, codice di procedura penale
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte per le spese relative al ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione anticipata è necessario dimostrare, nel periodo di riferimento (semestre), fatti positivi che rivelino una partecipazione effettiva all'opera rieducativa; la mera osservanza formale delle regole non basta.
- La valutazione si concentra sulla condotta esteriore e sull'impegno a trarre profitto dalle opportunità trattamentali (lavoro, attività, rapporti con operatori, compagni e famiglia), non sull'avvenuto conseguimento pieno della risocializzazione.
- La proclamazione di estraneità ai fatti della condanna non esclude automaticamente la possibilità del beneficio, ma può incidere negativamente se dagli elementi istruttori emerge la mancanza di capacità di analisi e revisione critica dei comportamenti pregressi rilevanti per il percorso rieducativo.
- Le limitate risorse personali o culturali del detenuto possono richiedere supporto, ma non giustificano di per sé l'assenza di partecipazione al trattamento; i giudici valutano la disponibilità e la partecipazione concretamente dimostrate.
- La valutazione del giudice deve essere completa, sinottica e ancorata a dati di fatto (relazioni di sintesi del personale specializzato); decisioni motivate e coerenti con le risultanze istruttorie sono difficilmente annullabili in sede di controllo superiore.
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