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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13867/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzandi avevano convenuto in giudizio diverse amministrazioni dello Stato per ottenere, in via principale, la remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991; in subordine il risarcimento del danno per aver frequentato la scuola di specializzazione senza alcuna remunerazione, in violazione delle direttive europee nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, e in ulteriore subordine un equo indennizzo ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande nel merito e dichiarato inammissibili quelle subordinate; la Corte d’appello, invece, aveva accolto gli appelli di alcuni medici, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di somme parametrate alla durata del corso frequentato dopo il 1° gennaio 1983. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE: secondo la ricorrente, la sentenza di appello avrebbe esteso indebitamente il diritto alla remunerazione anche ai medici iscritti prima del 1982 ma in corso al 1° gennaio 1983 (i c.d. specializzandi "a cavallo").

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti di uno dei controricorrenti, perché il motivo non colpiva la ratio decidendi relativa alla sua posizione: a quel medico era stato riconosciuto un importo indennitario per una specializzazione conclusa nel 1986, sicché la questione degli specializzandi "a cavallo" non lo riguardava. Per tutti gli altri intimati il ricorso è stato rigettato, perché la Corte d’appello aveva applicato correttamente il principio, ormai consolidato dopo il rinvio pregiudiziale alla CGUE e le successive Sezioni Unite, secondo cui il diritto alla remunerazione/risarcimento spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al completamento del corso, purché la specializzazione sia tra quelle contemplate dalla normativa europea richiamata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente solo nei confronti del controricorrente costituito coinvolto nell’inammissibilità; per gli altri controricorrenti sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 16 della Dir. 82/76/CEE

    norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge della decisione di merito.

  • art. 332 c.p.c.

    nei giudizi con litisconsorzio facoltativo non occorre disporre la rinnovazione della notifica dell'impugnazione verso i non evocati, quando l'impugnazione è ormai preclusa per essi.

  • art. 13 della direttiva 82/76/CEE

    prevede il diritto a una remunerazione adeguata per la formazione dei medici specialisti; la sua applicazione è stata estesa anche ai corsi iniziati prima del 1982 ma ancora in corso al 1° gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data.

  • art. 16 della direttiva 82/76/CEE

    fissa il termine di adeguamento al 31 dicembre 1982; l'inadempimento dello Stato si colloca solo dopo tale termine.

  • art. 11 della L. n. 370 del 1999

    costituisce il parametro legislativo interno per la misura della remunerazione/indennizzo dovuto agli specializzandi interessati, a decorrere dal 1° gennaio 1983 per i corsi a cavallo.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come domanda subordinata di equo indennizzo proposta dagli attori in via ulteriormente subordinata.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    indicato come base della remunerazione richiesta in via principale dai medici specializzandi.

  • dir. 75/362/CEE

    direttiva europea sulla formazione medica specialistica, rilevante per individuare le specializzazioni protette e i presupposti del diritto alla remunerazione adeguata.

  • dir. 75/363/CEE

    direttiva europea, come modificata dalla 82/76/CEE, interpretata dalla CGUE nel senso che la remunerazione adeguata si applica anche ai corsi iniziati prima del 1982 ma proseguiti oltre il termine di recepimento.

  • artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE

    individuano le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri, o ad alcuni di essi, cui si applica il principio della remunerazione adeguata.

  • art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea

    richiamato nel rinvio pregiudiziale alla CGUE come parametro del rapporto tra diritto UE e diritto interno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non investe la concreta ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, anche se la censura sarebbe astrattamente pertinente ad altre posizioni processuali.
  • In tema di medici specializzandi, il diritto alla remunerazione/risarcimento per mancato recepimento delle direttive europee spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1982, purché il corso fosse ancora in corso al 1° gennaio 1983; in tal caso il diritto è limitato al periodo successivo a quella data e fino al completamento della formazione.
  • La qualificazione della posizione degli specializzandi dipende dalla collocazione temporale del corso rispetto al termine di adeguamento della direttiva: chi ha iniziato prima dell'entrata in vigore della direttiva non matura diritti per il periodo anteriore al 1° gennaio 1983, ma può conseguirli per il periodo successivo, se ricorrono i requisiti normativi.
  • Quando la giurisprudenza nazionale è incerta sull'interpretazione di una direttiva, il principio applicabile va ricostruito alla luce della decisione della Corte di giustizia e del successivo orientamento delle Sezioni Unite.
  • Se il ricorso è accolto solo rispetto ad alcune posizioni processuali e dichiarato inammissibile o rigettato per altre, l'esito complessivo può essere parzialmente favorevole al ricorrente solo in senso tecnico; tuttavia, sul piano del prevalere sostanziale, la parte che ottiene la conferma della decisione di merito è il resistente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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