Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2905/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di condono edilizio presentata nel 1995 per un fabbricato abusivo di 916,71 metri cubi e successiva ordinanza di demolizione e rimessione in pristino rivolta agli attuali proprietari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari di unità)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono, contestando entrambe le sue autonome ragioni. Quanto all'acquisizione gratuita del fabbricato al patrimonio comunale per l'inottemperanza all'ordine di demolizione del 22 dicembre 1992, hanno dedotto la propria estraneità all'abuso e la buona fede nell'acquisto, la mancata notificazione dell'ordine nei loro confronti, l'assenza di un formale accertamento dell'inottemperanza, della trascrizione dell'acquisizione e dell'immissione in possesso; hanno inoltre invocato l'effetto sospensivo della domanda di condono del 1995 e l'affidamento derivante dall'inerzia comunale. Quanto al limite volumetrico dell'art. 39 l. 724/1994, hanno sostenuto che i 750 metri cubi dovessero essere verificati separatamente per ciascun appartamento, in ragione dell'autonomia delle unità. In subordine, hanno lamentato che non fossero state distinte le opere oggetto della domanda originaria dalle ulteriori difformità, per le quali avevano presentato una CILA ripristinatoria nel maggio 2026. Con motivi aggiunti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione notificata il 30 giugno 2026, deducendo carenze istruttorie sulla consistenza attuale delle opere, sull'autonomia delle unità e sulla concreta eseguibilità del ripristino; l'assenza di effetti acquisitivi e sanzionatori nei loro confronti derivanti dall'ordine del 1992 e la necessità che il termine per adempiere decorresse dal nuovo ordine; l'omessa valutazione della CILA e delle conseguenze strutturali della demolizione, la mancata comunicazione di avvio e l'insufficiente individuazione delle aree acquisibili. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'Assessorato regionale, poiché gli atti impugnati erano imputabili al Comune. Ha respinto il ricorso introduttivo: l'ordine di demolizione del 1992 era stato notificato al padre, proprietario e autore dell'abuso; l'inottemperanza si era perfezionata alla scadenza dei 90 giorni e l'acquisizione gratuita era già intervenuta prima della domanda di condono del 28 febbraio 1995. La mancata notificazione ai figli era irrilevante, perché nel 1992 non erano proprietari; la donazione del 2019 non poteva trasferire loro un diritto già perduto dal dante causa. Né la mancata trascrizione aveva efficacia costitutiva, né la domanda di condono poteva sospendere retroattivamente l'acquisizione. L'asserita difficoltà di demolire separatamente le unità, determinata dal frazionamento successivo, non dimostrava l'oggettiva ineseguibilità dell'ordine nel 1992. Era inoltre autonomamente ostativo il superamento del limite di 750 metri cubi: la domanda del 1995 era unica, presentata da un solo richiedente per l'intero fabbricato, la cui volumetria era di 916,71 metri cubi. Il successivo frazionamento e la donazione del 2019 non potevano mutare retroattivamente l'oggetto della domanda; la verifica va compiuta sulla situazione esistente alla data della richiesta e sul titolo allora fatto valere. Ha invece accolto in parte i motivi aggiunti e annullato l'ordinanza di demolizione nella parte in cui era rivolta ai ricorrenti: al momento della donazione del 2019 il fabbricato era già acquisito al Comune e i ricorrenti non erano né proprietari né responsabili dell'abuso, requisiti soggettivi richiesti dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 per essere destinatari dell'ingiunzione. Le ulteriori censure contro l'ordinanza sono rimaste assorbite. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 47/1985

    La vicenda deve essere scrutinata alla luce dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, vigente all’epoca dei fatti e successivamente trasfuso, per quanto qui rileva, nell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    La disciplina applicabile all'acquisizione conseguente all'inottemperanza è quella vigente al momento dei fatti, dettata dall'art. 7 l. 47/1985 e poi trasfusa, per quanto rileva, nell'art. 31 d.P.R. 380/2001.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 individua quali destinatari dell’ingiunzione il proprietario e il responsabile dell’abuso. Per le ragioni già esposte nell’esame del ricorso introduttivo, alla data della donazione del 2019 il fabbricato era stato acquisito al patrimonio comunale, mentre i ricorrenti non avevano realizzato l’abuso. Essi non rivestivano, pertanto, né la qualità di proprietari né quella di responsabili dell’abuso richiesta dalla disposizione.

    L'ingiunzione di demolizione può essere rivolta al proprietario o al responsabile dell'abuso; non può essere indirizzata, quale proprietario, a chi abbia acquistato dopo che il bene era già stato acquisito al patrimonio comunale e non sia autore dell'abuso.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    L’art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994 estende il condono alle nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

    Il limite volumetrico di 750 metri cubi va applicato alla singola richiesta di sanatoria e, nel caso di domanda unica presentata per l'intero fabbricato, alla volumetria complessiva di quest'ultimo.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026, avvisate le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti erano state avvisate della possibile decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione si produce automaticamente alla scadenza del termine assegnato nei confronti del proprietario responsabile dell'abuso e dell'inottemperanza; il successivo atto comunale ha natura dichiarativa e la trascrizione non è elemento costitutivo dell'acquisto.
  • L'acquisizione sanzionatoria non si produce direttamente nei confronti del proprietario incolpevole, ma il successivo acquirente non può ricevere dal dante causa un diritto di proprietà che questi aveva già perduto per effetto dell'acquisizione intervenuta prima del trasferimento.
  • La domanda di condono presentata dopo che l'acquisizione gratuita si è già perfezionata non sospende né rimuove retroattivamente tale effetto e non ricostituisce la legittimazione privata a chiedere la sanatoria.
  • Il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma 1, l. 724/1994 si verifica con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda e all'oggetto della richiesta allora presentata. Il frazionamento catastale o proprietario successivo non può trasformare retroattivamente una domanda unica riferita all'intero fabbricato in più richieste autonome.
  • L'ordinanza di demolizione può essere indirizzata ai soggetti individuati dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 come proprietario e responsabile dell'abuso; è illegittima, nella parte in cui è rivolta a un acquirente successivo quale proprietario, se al momento dell'acquisto il bene era già stato acquisito al patrimonio comunale e l'acquirente non è responsabile dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.