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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29162/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto del 05/10/2023 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. La difesa sostiene che l'atto depositato e trasmesso telematicamente era un'opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (frontespizio indicava chiaramente l'opposizione), e che la declaratoria di inammissibilità è erronea e abnorme; il difensore chiedeva che il Giudice valutasse la documentazione prodotta (anche rilasciata dall'INPS) e riammettesse la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'atto depositato possedeva i requisiti formali e sostanziali dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 e che l'errata qualificazione iniziale come "ricorso" non poteva determinare l'inammissibilità, alla stregua del principio di ammissibilità dell'impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.). Il provvedimento impugnato è stato ritenuto abnorme perché determinante la stasi del procedimento e per il suo contenuto inconferente con la natura dell'atto proposto. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Isernia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 99)

    L'atto proposto possedeva i requisiti sostanziali e formali richiesti dall'art. 99 e quindi doveva essere valutato come opposizione alla revoca del gratuito patrocinio, indipendentemente dalla dizione iniziale data dalla parte.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 113)

    "... in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio non è esperibile il ricorso per cassazione ex art 113 d.P.R. 115/2002, che è azionabile unicamente quando la revoca sia disposta su richiesta dell'ufficio finanziario, ma l'opposizione ex art 99 cit. d.P.R."

    Richiamata dalla decisione impugnata per distinguere i rimedi esperibili; la Corte osserva però che, nel caso concreto, l'atto era effettivamente un'opposizione ex art. 99 e la motivazione del giudice di merito è risultata incongrua/abnorme.

  • Codice di procedura penale (art. 568, comma 5)

    Principio di ammissibilità dell'impugnazione: la qualificazione formale data dalla parte non preclude l'ammissibilità se l'atto ha i requisiti sostanziali del rimedio esperibile; applicato per considerare l'atto come opposizione nonostante la dizione "ricorso".

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sulla nozione di "abnormità")

    "che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite"

    Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità è stato qualificato come abnorme perché ha determinato la stasi del procedimento e non si è conformato alle regole processuali; tale qualificazione ha giustificato l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Sostanza sopra la forma: se un atto processuale possiede i requisiti formali e sostanziali di un determinato rimedio (es. opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002), esso deve essere trattato come tale anche se la parte lo ha intitolato diversamente (principio previsto dall'art. 568, comma 5, c.p.p.).
  • Nel contenzioso sulla revoca del gratuito patrocinio la via ordinaria è l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002; il ricorso per cassazione ex art. 113 può essere esperito solo nelle ipotesi previste dalla normativa (p.es. revoca su richiesta dell'ufficio finanziario).
  • Il giudice di merito deve valutare il contenuto sostanziale dell'atto e la documentazione prodotta (es. attestazioni INPS); un rifiuto di esaminare un atto che ha i requisiti dell'impugnazione può integrare "abnormità" e rendere possibile l'annullamento della decisione di merito in sede di legittimità.
  • La nozione di "abnormità" giustifica l'intervento della Corte di legittimità per rimuovere atti giudiziari che determinano blocco o regressione anomala del procedimento: tale rimedio può portare all'annullamento senza rinvio e alla trasmissione per il regolare prosieguo.
  • Prassi consigliata per chi impugna una revoca del patrocinio: documentare e conservare le prove di deposito (cancelleria, PEC), indicare chiaramente nella modulistica la natura dell'impugnazione (meglio specificare "opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002") e allegare la documentazione che giustifica il diritto al beneficio (es. documenti INPS).

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