Cassazione Penale, Sentenza n. 29162/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto del 05/10/2023 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. La difesa sostiene che l'atto depositato e trasmesso telematicamente era un'opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (frontespizio indicava chiaramente l'opposizione), e che la declaratoria di inammissibilità è erronea e abnorme; il difensore chiedeva che il Giudice valutasse la documentazione prodotta (anche rilasciata dall'INPS) e riammettesse la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'atto depositato possedeva i requisiti formali e sostanziali dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 e che l'errata qualificazione iniziale come "ricorso" non poteva determinare l'inammissibilità, alla stregua del principio di ammissibilità dell'impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.). Il provvedimento impugnato è stato ritenuto abnorme perché determinante la stasi del procedimento e per il suo contenuto inconferente con la natura dell'atto proposto. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Isernia per il prosieguo.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 99)
L'atto proposto possedeva i requisiti sostanziali e formali richiesti dall'art. 99 e quindi doveva essere valutato come opposizione alla revoca del gratuito patrocinio, indipendentemente dalla dizione iniziale data dalla parte.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 113)
"... in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio non è esperibile il ricorso per cassazione ex art 113 d.P.R. 115/2002, che è azionabile unicamente quando la revoca sia disposta su richiesta dell'ufficio finanziario, ma l'opposizione ex art 99 cit. d.P.R."
Richiamata dalla decisione impugnata per distinguere i rimedi esperibili; la Corte osserva però che, nel caso concreto, l'atto era effettivamente un'opposizione ex art. 99 e la motivazione del giudice di merito è risultata incongrua/abnorme.
Codice di procedura penale (art. 568, comma 5)
Principio di ammissibilità dell'impugnazione: la qualificazione formale data dalla parte non preclude l'ammissibilità se l'atto ha i requisiti sostanziali del rimedio esperibile; applicato per considerare l'atto come opposizione nonostante la dizione "ricorso".
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sulla nozione di "abnormità")
"che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite"
Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità è stato qualificato come abnorme perché ha determinato la stasi del procedimento e non si è conformato alle regole processuali; tale qualificazione ha giustificato l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Sostanza sopra la forma: se un atto processuale possiede i requisiti formali e sostanziali di un determinato rimedio (es. opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002), esso deve essere trattato come tale anche se la parte lo ha intitolato diversamente (principio previsto dall'art. 568, comma 5, c.p.p.).
- Nel contenzioso sulla revoca del gratuito patrocinio la via ordinaria è l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002; il ricorso per cassazione ex art. 113 può essere esperito solo nelle ipotesi previste dalla normativa (p.es. revoca su richiesta dell'ufficio finanziario).
- Il giudice di merito deve valutare il contenuto sostanziale dell'atto e la documentazione prodotta (es. attestazioni INPS); un rifiuto di esaminare un atto che ha i requisiti dell'impugnazione può integrare "abnormità" e rendere possibile l'annullamento della decisione di merito in sede di legittimità.
- La nozione di "abnormità" giustifica l'intervento della Corte di legittimità per rimuovere atti giudiziari che determinano blocco o regressione anomala del procedimento: tale rimedio può portare all'annullamento senza rinvio e alla trasmissione per il regolare prosieguo.
- Prassi consigliata per chi impugna una revoca del patrocinio: documentare e conservare le prove di deposito (cancelleria, PEC), indicare chiaramente nella modulistica la natura dell'impugnazione (meglio specificare "opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002") e allegare la documentazione che giustifica il diritto al beneficio (es. documenti INPS).
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