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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8104 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Benefici "prima casa" - Trasferimento dell'immobile acquistato prima del decorso di cinque anni - Accordo concluso in esecuzione della modifica delle condizioni di separazione - Decadenza dai benefici - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la decadenza dai benefici fiscali "prima casa". Il contribuente aveva trasferito alla moglie, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, un immobile comprato usufruendo delle agevolazioni, in esecuzione di un accordo di modifica delle condizioni di separazione. Secondo l'Agenzia, tale trasferimento non costituiva forza maggiore e avrebbe dovuto comportare il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole al contribuente, sebbene con una motivazione diversa. La Corte ha precisato che il trasferimento in favore del coniuge, pur non integrando tecnicamente un'ipotesi di forza maggiore perché derivante dalla volontà delle parti, non determina comunque la decadenza dai benefici "prima casa" quando avviene nell'ambito degli accordi patrimoniali conseguenti alla separazione. Tali accordi sono finalizzati alla complessiva sistemazione dei rapporti tra i coniugi e, in base alla ratio dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, non devono produrre conseguenze fiscali sfavorevoli. Le spese processuali sono state compensate per l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    La norma disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e prevede, tra l'altro, conseguenze decadenziali in caso di trasferimento dell'immobile prima del decorso di cinque anni, salvo le ipotesi ammesse dall'ordinamento.

  • Art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate a fondamento del recupero delle maggiori imposte conseguente alla ritenuta decadenza dalle agevolazioni.

  • Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74

    Prevede l'esenzione relativa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La sua ratio è favorire la definizione e la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi matrimoniale, evitando che gli accordi di separazione o divorzio producano effetti fiscali sfavorevoli. Tale principio impedisce, nel caso esaminato, la decadenza dai benefici prima casa per il trasferimento dell'immobile al coniuge.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto correttamente formulata la censura dell'Agenzia, ma l'ha respinta nel merito.

Massime di principio

  • Il trasferimento dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro cinque anni comporta normalmente la decadenza dai benefici e il recupero delle imposte ordinarie.
  • Il trasferimento al coniuge effettuato in esecuzione di accordi patrimoniali di separazione o divorzio costituisce un'eccezione sostanziale: anche se non è qualificabile come forza maggiore, non determina necessariamente la decadenza dai benefici.
  • Per valutare l'eccezione è essenziale che il trasferimento sia realmente collegato alla sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'ambito della crisi matrimoniale, e non sia una vendita ordinaria o un'operazione estranea alla separazione.
  • La tutela mira a evitare che gli accordi di separazione producano conseguenze fiscali punitive; la documentazione dell'accordo e del suo collegamento con la separazione è quindi particolarmente rilevante.
  • La decisione riguarda il trasferimento al coniuge nell'ambito di accordi di separazione e non stabilisce che ogni vendita infraquinquennale o ogni trasferimento senza corrispettivo sia esente dalla decadenza.

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