Cassazione Civile, Ordinanza n. 03137/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, perché il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in quanto le parti avevano concordato la compensazione; la Corte ha inoltre dato atto che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia di legittimità tra due società era stata portata in Cassazione avverso la sentenza n. 3030/2019 della Corte d'Appello di Venezia. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, la società ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la società controricorrente ha aderito alla rinuncia, con sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante e del difensore. La Corte ha quindi preso atto dell'intervenuta rinuncia e dell'adesione della controparte, rilevando che nulla ostava alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. È stata inoltre evidenziata la compensazione delle spese tra le parti e l'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte resistente/controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 391 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina dell'estinzione del giudizio di cassazione conseguente alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando l'assenza dei relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia validamente accettata dalla parte costituita che vi ha interesse.
- In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto della cessazione del processo.
- Se le parti hanno concordato la compensazione delle spese e il processo si estingue per rinuncia, la Corte può non adottare alcuna statuizione sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali previsti dalla legge per la sua applicazione.
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