Sentenza del 22/04/2016 n. 8140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002, ritenendo illegittima la mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso. Secondo l'Agenzia, il verbale era già stato notificato e consegnato al legale rappresentante della società durante la verifica fiscale, sicché il contribuente ne aveva già avuto piena conoscenza e non era necessaria una nuova allegazione all'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nel merito, ritenendo che l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente non imponga l'allegazione di un documento già integralmente conosciuto dal contribuente, come il processo verbale di constatazione consegnato durante la verifica. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nei confronti dell'ex liquidatore, che non è successore processuale della società estinta rispetto al debito sociale. Nel giudizio di rinvio dovrà essere instaurato il contraddittorio con gli ex soci, subentrati alla società estinta.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto.
L'obbligo di allegazione non opera quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza del documento richiamato, ad esempio perché il processo verbale di constatazione gli è stato previamente consegnato al termine della verifica fiscale.
Art. 2495, comma 2, Codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
La società cancellata perde la capacità di stare in giudizio; gli effetti dell'estinzione possono essere differiti per cinque anni nei confronti dell'amministrazione finanziaria solo nei casi rientranti nella disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014 e con richiesta di cancellazione presentata dal 13 dicembre 2014 in poi.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione.
La disposizione ha natura sostanziale e non interpretativa, pertanto non è retroattiva e non si applica alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Art. 300 Codice di procedura civile
Disciplina la dichiarazione e notificazione degli eventi che determinano l'interruzione del processo.
Se l'estinzione della società si verifica durante il giudizio e non viene dichiarata o notificata dal difensore prima della decisione, opera il principio di ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte ai fini della validità degli atti processuali.
Art. 369 Codice di procedura civile
La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta dall'Agenzia per dimostrare che il processo verbale era stato notificato al legale rappresentante della società.
Massime di principio
- Un atto tributario motivato per relationem non è necessariamente illegittimo se il documento richiamato non è allegato, quando il contribuente ne abbia già ricevuto copia e ne abbia avuto conoscenza legale e integrale.
- La mancata allegazione del processo verbale di constatazione assume rilievo soprattutto quando il contribuente non lo abbia mai ricevuto o quando l'avviso non contenga elementi sufficienti per comprendere le ragioni della pretesa fiscale.
- La prova della precedente consegna o notificazione del documento richiamato è essenziale e deve risultare dagli atti del procedimento o essere adeguatamente documentata in giudizio.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina, in linea generale, l'estinzione e la perdita della capacità processuale; gli ex soci possono tuttavia subentrare nel giudizio quali successori della società estinta.
- L'ex liquidatore non è normalmente il successore processuale della società rispetto ai debiti sociali: può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria, ma non dell'impugnazione relativa direttamente al debito della società.
- Quando l'estinzione della società avviene durante il giudizio senza essere dichiarata o notificata, il difensore mantiene una rappresentanza processuale ultrattiva, rendendo valide le notifiche eseguite presso di lui.
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