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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32887/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, condannata alla pena di dieci anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e ulteriori reati sessuali, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Aveva evidenziato che il fine pena, considerando i periodi di liberazione anticipata maturandi, era fissato al 19 settembre 2028, che aveva espiato quasi tre quarti della pena, che aveva integralmente risarcito il danno alla persona offesa tramite il Comune indicato nel provvedimento, intrapreso un percorso di ravvedimento e manifestato disponibilità a svolgere volontariato presso una parrocchia. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativa, in relazione a un reato di cui all'art. 4-bis ord. pen., l'assenza di una revisione critica pienamente compiuta, poiché la condannata continuava a negare la propria responsabilità; aveva inoltre ritenuto non sufficiente la presa di consapevolezza dei fatti e le generiche scuse, pur in presenza di un buon percorso carcerario e trattamentale. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen., lamentando che il Tribunale avesse omesso di considerare i dieci permessi premio fruiti, il risarcimento integrale, il percorso trattamentale e il concreto progetto di reinserimento, fondando il diniego soltanto sulla mancata confessione, requisito non previsto dalla legge. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di irretroattività della legge penale, in relazione agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., sostenendo che fosse stata applicata una lettura restrittiva dell'art. 4-bis ord. pen. derivante dalla legge n. 3 del 2019, successiva ai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato, in via generale, che l'affidamento in prova richiede una prognosi concreta di reinserimento sociale, fondata sulla valutazione complessiva del reato, dei precedenti, della condotta carceraria, degli esiti dell'osservazione della personalità e della situazione attuale, senza che la mancata confessione possa, da sola, determinare una prognosi sfavorevole o costituire prova di mancato ravvedimento. Tuttavia, per i condannati rientranti nell'ipotesi prevista dall'art. 4-bis, comma 1-bis.1, ord. pen., la Corte ha ritenuto necessario, oltre all'adempimento delle obbligazioni civili o all'impossibilità assoluta di adempiere, all'assenza di collegamenti con il contesto criminale e alle iniziative in favore delle vittime, che il condannato abbia compiuto una piena revisione critica del proprio vissuto criminoso; non è sufficiente che tale processo sia soltanto iniziato. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivatamente ritenuto non integrata la revisione critica, nonostante il buon percorso carcerario, perché la mera presa di consapevolezza dei fatti e le generiche scuse non erano state considerate sufficienti. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il Tribunale non aveva applicato la legge n. 3 del 2019 né i relativi criteri interpretativi e, comunque, la violenza sessuale di gruppo era inclusa nell'elenco dei reati dell'art. 4-bis ord. pen. sin dal 2006, mentre i fatti erano stati commessi fino al 2018.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale, formulata mediante una valutazione concreta e complessiva della personalità, della condotta successiva al reato e degli elementi trattamentali disponibili.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Per i condannati per i reati indicati dalla disposizione, la concessione dei benefici può avvenire anche senza collaborazione con la giustizia, ma richiede, tra gli altri presupposti, l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere, elementi specifici sull'assenza di collegamenti criminali, iniziative a favore delle vittime e, secondo la Corte, la piena revisione critica della condotta criminosa.

  • art. 609-octies c.p.

    La violenza sessuale di gruppo rientra, secondo la sentenza, nell'elenco dei reati ostativi dell'art. 4-bis ord. pen. almeno dal 2006.

  • art. 609-bis c.p.

  • art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p.

  • art. 25 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di irretroattività, ritenuta infondata dalla Corte.

  • art. 2 c.p.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di irretroattività, ritenuta infondata dalla Corte.

  • legge 6 febbraio 2006, n. 38

    Ha inserito la violenza sessuale di gruppo nell'elenco dei reati rilevanti ai fini dell'art. 4-bis ord. pen.; tale disciplina era quindi vigente prima della commissione dei fatti.

  • legge n. 3 del 2019

    La Corte esclude che il Tribunale abbia fatto riferimento a tale legge o applicato retroattivamente i criteri interpretativi da essa introdotti.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel provvedimento per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi concreta e individualizzata di reinserimento sociale, fondata sulla valutazione complessiva del reato, dei precedenti, della condotta carceraria, degli esiti dell'osservazione della personalità, della situazione familiare e sociale e dei comportamenti successivi al reato.
  • La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, ciascuno isolatamente considerato, determinare il rigetto dell'affidamento in prova; la mancata confessione, in particolare, non è di per sé indice di pericolosità, mancato ravvedimento o futura recidiva.
  • Per l'affidamento in prova relativo a condannati soggetti alla disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-bis.1, ord. pen., non è sufficiente che il processo di revisione critica sia soltanto avviato: nel quadro dei presupposti previsti dalla norma, deve risultare una piena revisione critica della condotta criminosa, oltre all'adempimento delle obbligazioni civili o all'assoluta impossibilità di adempiere, all'assenza di collegamenti criminali e alle iniziative a favore delle vittime.
  • La valutazione sull'idoneità dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata, logica e fondata su una valutazione complessiva degli elementi rilevanti.
  • Non viola il principio di irretroattività l'applicazione dell'art. 4-bis ord. pen. a fatti commessi dopo che il reato contestato era già incluso nell'elenco dei reati ostativi; non è configurabile, inoltre, un'applicazione retroattiva di una legge non utilizzata dal giudice di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

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