Cassazione Penale, Sentenza n. 45872/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione in concorso. Denunciava erronea applicazione della legge processuale e vizio della motivazione: il Tribunale non avrebbe specificato gli elementi a fondamento della concreta e attuale pericolosità di reiterazione del reato e non avrebbe effettuato un'autonoma valutazione degli elementi indiziari a suo carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza del Tribunale puntuale e specifica, avendo quest'ultimo considerato la recente epoca e le modalità della condotta, nonché i plurimi precedenti penali e giudiziari dell'imputato. La Corte ha poi precisato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione si valuta con una prognosi fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto, e non richiede la previsione di occasioni concrete di recidiva. Il motivo relativo all'assenza di autonoma valutazione è stato considerato infondato: l'obbligo di autonoma valutazione previsto dall'art. 292 c.p.p. riguarda solo il giudice che emette la misura inaudita altera parte. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà e la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lettera c) (ultimo periodo)
art. 274 cod. proc. pen., lettera c) (ultimo periodo)
Non è consentito desumere il pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravità astratta del "titolo di reato"; la valutazione deve tenere conto della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni (modalità, circostanze) per capire se la condotta sia occasionale o sintomo di una incapacità a contenersi.
art. 292 cod. proc. pen., comma 2
L'obbligo di compiere un'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari grava sul giudice che emette la misura inaudita altera parte; non si estende al giudice del riesame che decide su istanza di riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale previsione.
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137 (convertito)
La trattazione scritta in Cassazione è stata applicata secondo la norma richiamata, in mancanza di tempestiva richiesta di discussione orale.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1 ter
art. 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
La decisione che non determina la remissione in libertà deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, che provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 bis.
legge n.47 del 2015 (modifica art. 274 c.p.p.)
legge n.47/2015 (modifica art. 274 c.p.p.)
Richiamata per spiegare il divieto di basare il pericolo di reiterazione sulla sola gravita astratta del reato e per confermare la necessità di valutare le concrete modalità della condotta.
Massime di principio
- Per valutare il pericolo di reiterazione non basta la gravità astratta del reato: il giudice deve compiere una prognosi fondata sulle modalità concrete del fatto, sulla recentezza, sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-ambientale.
- Il giudice del riesame non è tenuto, a pena di nullità, ad una autonoma rinnovata valutazione dei gravi indizi quando decide su istanza di riesame; l'obbligo di autonoma valutazione riguarda il giudice che applica la misura inaudita altera parte (art. 292 c.p.p.).
- Motivi generici e non specificati sull'insufficienza della motivazione sono in genere inammissibili: la difesa deve indicare con precisione i vizi contestati alla motivazione per evitare l'inammissibilità.
- La presenza di fatti recenti, modalità operative significative e precedenti specifici dell'indagato rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e la valutazione di rischio di reiterazione.
- In caso di impugnazione inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa nella determinazione della inammissibilità, ad una somma in favore della cassa delle ammende; la decisione può non comportare la liberazione immediata e deve essere comunicata all'istituto penitenziario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45796/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →