Sentenza n. 1077/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione a svolgere a distanza la prova orale di un concorso per docenti, con richiesta subordinata di differimento della prova
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato il diniego dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia relativo alla richiesta di svolgimento mediante collegamento a distanza della prova orale del concorso ordinario 2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alla classe di concorso AM2A (ex AA25), fissata per il 25-26 marzo 2026. Ha dedotto eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 11 del bando di concorso e dell’art. 32 Cost., sostenendo che le proprie condizioni di salute le impedivano di recarsi a Palermo. Ha inoltre rilevato che la prova scritta era stata svolta a distanza presso la propria città di residenza e che non sussistevano ragioni per differenziare la modalità della prova orale da quella scritta. In subordine, ha chiesto il differimento della prova.
La decisione
Nel corso del giudizio, con decreto presidenziale adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., era stato disposto che la ricorrente potesse svolgere la prova orale nella città di residenza, secondo il luogo e le modalità ritenuti opportuni dalla Commissione, salva la possibilità di rinvio ad altra data. L’Amministrazione ha documentato che la prova si è effettivamente svolta il 26 marzo 2026 a distanza, presso l’Ufficio scolastico della città di residenza della candidata. La ricorrente ha inoltre documentato il superamento della prova. Poiché la situazione concreta dedotta in giudizio è stata così definita e non residuava un’utilità attuale dalla decisione di annullamento del diniego, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, anche considerando che la lex specialis non disciplinava direttamente lo svolgimento da remoto della prova orale.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del diniego, ma il giudice non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.
art. 11 del bando di concorso
La disposizione della lex specialis è stata invocata dalla ricorrente; il giudice ha rilevato che il bando non disciplinava direttamente l’ipotesi dello svolgimento da remoto della prova orale.
art. 32 Cost.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della richiesta di modalità compatibili con le proprie condizioni di salute; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 56 c.p.a.
Il decreto presidenziale cautelare ha consentito lo svolgimento della prova orale nella città di residenza della candidata, secondo modalità determinate dalla Commissione, anche mediante collegamento a distanza.
art. 60 c.p.a.
La norma è stata richiamata quale base per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione consente al ricorrente di svolgere la prova concorsuale con modalità sostanzialmente conformi a quelle richieste e il candidato supera la prova, viene meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento del diniego originariamente impugnato e il giudizio può essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La mancata disciplina espressa, nella lex specialis, dello svolgimento da remoto di una prova orale può giustificare la compensazione delle spese quando la controversia viene definita per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del candidato, senza una decisione di merito sulla legittimità del diniego.
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