Sentenza del 07/09/2023 n. 26079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul riconoscimento di un credito risultante dalle dichiarazioni annuali relative alla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto (c.d. Ecotassa). La ricorrente aveva dichiarato un credito di Euro 55.610,72 ma l'Amministrazione aveva comunicato un credito molto inferiore (Euro 127,58). La questione giuridica principale è stata se l'Ecotassa debba seguire la disciplina del Testo Unico delle accise e, in particolare, se il termine biennale per richiedere il rimborso (art. 14, comma 2 TUA) decorra dalla semplice presentazione della dichiarazione annuale che evidenzia un credito o solo dalla chiusura definitiva del rapporto tributario (ultima dichiarazione di consumo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Enel, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di primo grado. Il principio affermato è che l'Ecotassa è qualificabile come diritto d'accisa e che il saldo creditorio risultante dalla dichiarazione annuale costituisce una modalità di pagamento (detrazione dai successivi acconti) e non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario; perciò il termine biennale per richiedere il rimborso decorre dall'ultima (definitiva) dichiarazione di consumo. La Corte ha compensato integralmente le spese dei giudizi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2
termine decadenziale biennale entro il quale poter far valere il diritto al rimborso delle maggiori somme indebitamente pagate
Il termine biennale per il rimborso decorre dalla chiusura del rapporto tributario (dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo) e non dalla semplice dichiarazione che evidenzia un credito riportato e utilizzato negli anni successivi.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, commi 29-33 (Ecotassa)
La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto
Stabilisce il meccanismo di acconti e conguaglio: le eccedenze risultanti possono essere detratte dalle rate successive e non costituiscono automaticamente istanza di rimborso.
D.P.R. n. 416/2001, art. 4, comma 2
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso
Il rimborso è residuale rispetto alla compensazione automatica: il credito può essere utilizzato in detrazione nelle annualità successive e diventa 'indebito' e reclamabile solo quando il rapporto è definito.
TUA (art. 26 e art. 56)
(richiamati in motivazione come schemi analoghi di versamento rateale per gas naturale ed energia elettrica)
Nel modello di accise con pagamento frazionato, il credito emerso in dichiarazione è modalità di pagamento e la possibilità di rimborso matura solo alla chiusura definitiva del rapporto tributario.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4‑ter
(introdotto l'art. 14, comma 3 del TUA a decorrere dal 24 ottobre 2016)
La norma che modifica il TUA è applicabile solo dal 24/10/2016 in poi; non è retroattiva e quindi non rilevante per fatti anteriori.
L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), artt. 7 e 10
Viene richiamata dalla ricorrente (mancata motivazione e contraddittorio). La Corte, tuttavia, ha ritenuto assorbite tali doglianze dopo l'accoglimento del motivo principale; inoltre conferma che la motivazione per relationem è legittima se gli atti richiamati erano indicati e resi disponibili al contribuente.
Massime di principio
- L'Ecotassa sulle emissioni è qualificabile come diritto di accisa: si applicano i principi e i meccanismi del Testo Unico delle accise.
- I crediti derivanti da eccedenze di acconti costituiscono una modalità di pagamento (compensazione/riporto) e non sono automaticamente rimborsabili fino alla chiusura del rapporto tributario (ultima dichiarazione di consumo).
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso (art. 14, comma 2 TUA) decorre dall'ultima e definitiva dichiarazione che chiude il rapporto; richieste di rimborso anticipate, mentre il credito viene regolarmente riportato e utilizzato, sono inammissibili.
- La mera indicazione del credito nella dichiarazione annuale non equivale di per sé a un'istanza di rimborso: compensazione e rimborso sono istituti distinti e sussistono presupposti e momenti diversi per la loro attivazione.
- La motivazione per relationem dell'atto amministrativo è valida se i documenti richiamati sono identificati e già disponibili al contribuente; tuttavia il contribuente deve conservare e produrre le dichiarazioni e le note che dimostrano il riporto del credito.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe (1) tenere evidenza documentale puntuale delle dichiarazioni e dei riporti di credito, (2) richiedere espressamente il rimborso solo alla chiusura del rapporto o quando la compensazione non è più possibile, e (3) sollevare tempestivamente eventuali profili di violazione del contraddittorio o di carenza motivazionale qualora l'Amministrazione adotti provvedimenti non chiari.
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