Sentenza n. 679/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento dello Stato maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego del personale, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato a mezzo di posta elettronica ordinaria in data 30.04.2025, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dal -OMISSIS- paracadutisti “-OMISSIS-”, Base addestramento incursori, al -OMISSIS- (-OMISSIS-) di -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: della nota dello Stato maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego del personale, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della proposta del -OMISSIS- (-OMISSIS-) prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di trasferimento d’autorità dal reparto e dalla Base di addestramento incursori al Comando delle Forze speciali dell’Esercito, con contestuale reinquadramento nella posizione organizzativa di “Specialista OS Incursore”
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, maresciallo dell’Esercito e incursore altamente specializzato, ha impugnato il trasferimento d’autorità disposto dallo Stato maggiore dell’Esercito, deducendo quattro motivi. Con il primo ha lamentato sviamento, contraddittorietà manifesta, violazione dei principi di trasparenza e correttezza, nonché violazione dell’art. 725 d.P.R. n. 90/2010 e dell’art. 7 l. n. 241/1990, sostenendo che il precedente tentativo dell’Amministrazione di acquisire una sua istanza di trasferimento avrebbe celato la volontà di imporre il trasferimento eludendo l’obbligo di motivazione e le garanzie partecipative. Con il secondo ha dedotto carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, contestando l’insufficienza del richiamo alle esigenze di perequazione del personale e di crescita capacitiva delle Forze speciali. Con il terzo ha denunciato manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché violazione dell’art. 1465 d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che l’assegnazione a mansioni d’ufficio avrebbe comportato una dequalificazione professionale, lesiva della dignità e delle aspettative di carriera. Con il quarto ha dedotto disparità di trattamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e difetto di motivazione, assumendo che l’Amministrazione avrebbe richiesto il gradimento ad alcuni dipendenti e imposto ad altri il trasferimento d’autorità in situazioni omogenee.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il trasferimento d’autorità dei militari costituisce un ordine strettamente connesso alle esigenze organizzative e alla disciplina del servizio; l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede ha, di regola, rilevanza di mero fatto e l’atto è sottratto all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Ne deriva che non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, essendo prevalenti le esigenze pubbliche relative all’organizzazione e allo svolgimento del servizio. Il Collegio ha ritenuto non pertinenti i precedenti invocati dal ricorrente, riguardanti fattispecie anomale caratterizzate da possibili intenti punitivi, destinazioni non operative o da un’incompatibilità ambientale non esplicitata. Nel caso concreto, la proposta di reimpiego indicava le esigenze di perequazione del personale, di crescita capacitiva delle Forze speciali e di copertura di una carenza nel settore infrastrutturale, valorizzando le qualifiche e l’esperienza del militare. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva provato il carattere dequalificante del trasferimento e del reinquadramento quale “Specialista OS Incursore”. Gli interessi personali alla conservazione della sede e del precedente profilo professionale sono stati quindi ritenuti recessivi rispetto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione militare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari sono qualificabili come “ordini” [...] sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo
Il trasferimento d’autorità del militare è un ordine connesso alle esigenze organizzative e disciplinari del servizio; non richiede una particolare motivazione ed è sottratto all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo.
art. 3 l. n. 241/1990
Il motivo basato sull’obbligo generale di motivazione è stato respinto perché, per i trasferimenti d’autorità dei militari, opera il regime speciale dell’ordine di servizio e non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta infondata in ragione della sottrazione dei trasferimenti d’autorità dei militari alla disciplina generale del procedimento amministrativo.
art. 725 d.P.R. n. 90/2010
La deduzione della sua violazione, collegata alle modalità di formazione del trasferimento e alle garanzie del militare, non ha condotto all’annullamento dell’atto.
art. 1465 d.lgs. n. 66/2010
La censura fondata sulla pretesa dequalificazione professionale è stata respinta anche perché il ricorrente non ha provato il carattere dequalificante del nuovo incarico e del reinquadramento.
Massime di principio
- Il trasferimento d’autorità di un militare costituisce un ordine strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio; l’interesse del militare a permanere in una determinata sede ha, di regola, consistenza di mero fatto.
- I trasferimenti d’autorità del personale militare sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo e non richiedono una motivazione particolarmente analitica, purché dagli atti emergano esigenze organizzative idonee a giustificare l’impiego del personale.
- Nel giudizio contro un trasferimento d’autorità, il militare che deduca la dequalificazione professionale deve fornire una prova concreta del carattere dequalificante della nuova assegnazione; la mera preferenza per la precedente sede o per il precedente profilo operativo non è sufficiente.
- L’interesse individuale del militare alla conservazione della sede e dell’incarico precedenti recede, in assenza di profili anomali o punitivi, rispetto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione militare, sindacabili dal giudice nei limiti dell’evidente illogicità o arbitrarietà.
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