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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20953/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la condanna del Gargano per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90 (detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente deduceva: 1) vizio motivazionale e violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver rifiutato la rinnovazione istruttoria e non avere ammesso l'audizione dei testi Oliviero, Perrucci e Piacentini (richiesta ritenuta necessaria dalla difesa per chiarire distanza/posizione degli osservatori e l'effettiva cessione); 2) insufficienza degli elementi probatori in ordine alla effettiva cessione della sostanza e alla riconducibilità dello stupefacente rinvenuto nel vano contatore al Gargano (vano accessibile a tutti); 3) violazione dell'art. 133 c.p. per eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del minimo edittale; 4) mancata revoca della confisca della somma sequestrata (€115) per mancanza di nesso causale con l'attività contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorrente ha in sostanza riproposto in questa sede censure già dedotte in appello e dal secondo grado puntualmente esaminate e disattese; mancata autonoma e argomentata confutazione dell'iter motivazionale dei giudici di merito (vizio di aspecificità). Sulla rinnovazione della prova (art. 603 c.p.p.) la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito nel non disporre la rinnovazione, avendo essi ritenuto gli elementi acquisiti sufficienti; in ogni caso la rinnovazione è istituto eccezionale e la motivazione può essere anche implicita quando il rigetto si fonda sulla esistenza di elementi sufficienti per decidere. Quanto alle questioni probatorie e alla riconducibilità della sostanza e della somma, la Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito (anche alla luce delle ammissioni del Gargano e del ritrovamento di sostanza analogamente confezionata nel vano). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 co. 5

    Norma sostanziale contestata: disciplina la detenzione ai fini di spaccio; la Corte conferma la condanna ai sensi di questa norma ritenendo provata la cessione e la detenzione finalizzata allo spaccio.

  • cod. proc. pen., art. 603

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ricorda la natura eccezionale dell'istituto, che può essere disposta solo se indispensabile per decidere. In caso di rigetto è ammessa una motivazione implicita se la struttura argomentativa mostra la sussistenza di elementi sufficienti per la decisione.

  • cod. proc. pen., art. 591 comma 1 lett. c)

    Richiamato per la regola di inammissibilità del ricorso che non sottopone a confutazione autonoma le ragioni già esaminate e respinte in secondo grado (aspecificità).

  • cod. pen., art. 133

    Norma sul giudizio di proporzionalità della pena e sulle attenuanti/generiche; la Corte osserva che la doglianza del ricorrente sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti non è stata posta in termini tali da superare il controllo di legittimità, dato che la motivazione dei giudici di merito è risultata adeguata.

  • cod. pen., art. 240

    Norma citata nella motivazione di merito in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto corretta la confisca disposta ex art. 240 c.p. in quanto è stata ritenuta la pertinenzialità della somma al reato.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma procedurale richiamata per prevedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • DPR 356/1992, art. 12-sexies

    Norma richiamata dalla difesa come possibile titolo di confisca alternativo; la Corte osserva che la confisca è stata invece correttamente disposta ex art. 240 c.p., escludendo l'applicabilità della difesa.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confutarle specificamente, le stesse critiche già dedotte e motivate in appello è generalmente dichiarato inammissibile per aspecificità: occorre indicare in modo autonomo e argomentato dove la motivazione di merito sia illogica o contraddittoria.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.) è uno strumento eccezionale: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel rifiutarla quando ritiene che gli atti acquisiti siano sufficienti; se dispone la rinnovazione deve motivare specificamente, mentre il rigetto può essere motivato anche implicitamente purché emergano elementi che giustifichino la decisione.
  • La mancata citazione o escussione di testimoni non determina automaticamente la decadenza della prova; i giudici valutano la necessità e la non superfluità della testimonianza nel contesto processuale e possono ritenere superflua la prova già alla luce del materiale raccolto.
  • Per censurare la valutazione probatoria di merito in Cassazione è necessario dimostrare l'irrazionalità, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione; mere rivalutazioni dei fatti o rilievi di merito non sono ammissibili.
  • Quanto al sequestro/ confisca di somme di denaro, per ottenere la revoca bisogna proporre argomentazioni concrete sul mancato nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività delittuosa: una semplice sproporzione numerica tra valore della cessione ed importo sequestrato non è automaticamente decisiva senza una valutazione complessiva degli elementi probatori.
  • Sulle pene e sulle attenuanti, la difesa deve evidenziare specifiche omissioni o illogicità nella motivazione che spiegano perché la non applicazione del minimo edittale o delle attenuanti generiche sia ingiustificata; contestazioni generiche sull'eccessività non superano facilmente il vaglio di legittimità.

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