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Sentenza

Sentenza n. 14238/2026 - Roma, Sezione 2B

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento asseritamente serbato da Roma Capitale sull’atto del 7 maggio 2025 di diffida e invito a provvedere: a) all’accertamento ed alla sanzione di tutti gli abusi edilizi realizzati dal Condominio di via delle Isole di Capoverde n. 180; b) all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari al fine di ordinare la rimozione delle opere realizzate e realizzande lesive degli interessi legittimi dei consociati e del diritto soggettivo dell'attività commerciale del ricorrente in violazione dell’atto d’obbligo rappresentato da negozio unilaterale a firma dott. Gaetano Anzalone, in rappresentanza della Società Immobiliare Riari 1973 s.r.l., rappresentato da atto pubblico rogato in data 24/09/1979 dal Notaio dott. Nicolò BRUNO, identificato da Rep. n. 67640 e da Racc. n. 23852 e trascritto nei registri immobiliari di Roma I in data 16.09.1979, sotto il Reg. Gen. d’Ord. n. 55118; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione capitolina di definire il procedimento di cui si tratta, provvedendo a quanto richiesto con il prefato atto di diffida, dando luogo a tutti gli adempimenti all’uopo necessari; con il conseguente ordine alla resistente Amministrazione (e, per suo tramite, ad ogni organo e ufficio a ciò competente) di definire tale procedimento, provvedendo a quanto sopra nel termine di trenta giorni dalla emananda sentenza ovvero, in subordine, nel maggior termine che venga fissato dall’adito T.A.R.; e altresì per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo di Roma Capitale nel caso in cui la stessa resti inadempiente alla scadenza del termine assegnato dall’adito T.A.R.; con il conseguente ordine e la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno conseguito dal ritardo nel procedimento.

Giustizia amministrativa202603753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sull’istanza-diffida del 7 maggio 2025 relativa all’accertamento di asseriti abusi edilizi e all’adozione dei provvedimenti repressivi e ripristinatori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un locale commerciale con vetrine prospicienti un vialetto condominiale e di subire un pregiudizio dalla chiusura del vialetto mediante un cancello e dalla realizzazione di ulteriori opere, ritenute incompatibili con un atto d’obbligo del 1979 che avrebbe destinato una parte dell’area a parcheggio pubblico e aperto al pubblico transito. Ha sostenuto di avere una posizione differenziata e qualificata, in ragione della limitazione della fruizione delle vetrine, della riduzione delle potenzialità commerciali dell’immobile e della diminuzione del suo valore. Ha inoltre dedotto la violazione dell’atto d’obbligo, la sussistenza di abusi edilizi e l’obbligo del Comune di esercitare i poteri di vigilanza e repressione previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001. Infine, ha lamentato il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, in violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., chiedendo l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento del danno da ritardo. Roma Capitale ha contestato l’interesse del ricorrente, sostenendo che l’atto d’obbligo non prevedesse il pubblico transito, che l’area fosse privata e che il cancello fosse un’opera di modesta entità. Ha inoltre affermato che gli uffici avevano già avviato un’attività istruttoria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse concreto e attuale del ricorrente, poiché l’impossibilità di accedere liberamente alle vetrine prospicienti il vialetto limita la piena fruizione della proprietà e incide sulle potenzialità economiche e sulle possibilità di alienazione dell’immobile. Nel merito, ha esaminato integralmente l’atto d’obbligo, comprese le annotazioni in calce, rilevando che la società costruttrice si era impegnata a mantenere irrevocabilmente e definitivamente a parcheggio pubblico e aperto al pubblico transito una superficie di 320,23 mq. Ha quindi escluso che l’atto avesse natura meramente privatistica: l’atto d’obbligo, funzionalmente collegato al rilascio del titolo edilizio, concorre a definirne il contenuto e costituisce un elemento accidentale del provvedimento urbanistico-edilizio. Roma Capitale era pertanto tenuta ad attivare i propri poteri di verifica in materia edilizia e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il mero svolgimento di attività istruttoria interna, priva di rilevanza esterna e di un esito comunicato all’interessato, non è stato ritenuto sufficiente. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e all’ordine a Roma Capitale di adottare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata respinta la domanda di nomina del commissario ad acta, non essendo emersi elementi idonei a presumere un’ulteriore inerzia. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per genericità delle allegazioni e mancanza di prova sia dell’an sia del quantum del danno e del nesso eziologico. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del condominio controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il termine di giorni 60 (sessanta)

    Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere espressamente entro un termine assegnato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto mediante un provvedimento espresso.

  • art. 1 l. 241/1990

    Fondamento dei principi generali dell’attività amministrativa e dell’obbligo di definire il procedimento con una determinazione espressa.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il compito di vigilare sull’attività edilizia svolta nel territorio comunale, al fine di verificarne la conformità alle norme vigenti, agli strumenti urbanistici e alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi

    Attribuisce al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia; a fronte di una segnalazione riguardante la possibile violazione di obblighi recepiti nel titolo edilizio, il Comune deve attivare le verifiche e concludere il procedimento con un atto espresso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dei principi di buon andamento e buona amministrazione; la decisione fonda tuttavia specificamente l’obbligo di provvedere sugli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e sull’art. 27 d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • Il proprietario di un immobile che dimostri una concreta limitazione della fruizione del bene e una possibile incidenza sulle sue potenzialità economiche è legittimato a chiedere l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia e ad agire contro il silenzio dell’Amministrazione.
  • L’atto d’obbligo assunto dal privato quale condizione o presupposto del rilascio di un titolo edilizio non è un negozio meramente privatistico: è funzionalmente collegato al titolo, concorre a definirne il contenuto e rileva nell’esercizio della funzione urbanistico-edilizia.
  • Quando un’istanza segnala la possibile violazione di obblighi urbanistico-edilizi recepiti o collegati a un titolo abilitativo, il Comune deve attivare i propri poteri di verifica e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
  • Il mero svolgimento di attività istruttoria interna non esclude il silenzio-inadempimento se l’Amministrazione non adotta e non comunica all’interessato una determinazione conclusiva avente rilevanza esterna.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo non può essere accolta sulla base di allegazioni generiche: il ricorrente deve provare l’esistenza del danno, il nesso eziologico con l’inerzia amministrativa e la sua consistenza economica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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