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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-89/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 aprile 2024. — Companhia União de Crédito Popular SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Attività economica – Prestazioni di servizi – Articolo 135 – Esenzioni a favore di altre attività – Operazioni di concessione di crediti – Vendita all’asta di beni dati in pegno – Prestazione unica – Prestazioni distinte e indipendenti – Carattere principale o accessorio della prestazione. — Causa C-89/23

Giurisprudenza europea62023CJ0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Supremo Tribunal Administrativo portoghese, ha escluso che la commissione percepita dal mutuante per l’organizzazione della vendita all’asta dei beni dati in pegno rientri nell’esenzione IVA prevista per la concessione di crediti. La vendita all’asta è stata qualificata come prestazione autonoma, distinta dal prestito su pegno, perché non costituisce un mero mezzo per fruire meglio del finanziamento. Ne deriva che la commissione dell’11% prevista dalla normativa portoghese non condivide l’esenzione applicabile al credito su pegno.

IVA: le prestazioni di organizzazione della vendita all’asta di beni dati in pegno non sono accessorie alla concessione del credito su pegno e non beneficiano dell’esenzione prevista per la concessione di crediti

La questione giuridica

Se le prestazioni relative all’organizzazione della vendita all’asta dei beni dati in pegno, effettuate dal mutuante quando il mutuatario inadempie, debbano essere qualificate come prestazioni accessorie rispetto alla concessione del credito su pegno, con conseguente applicazione della stessa esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE per le operazioni di concessione e negoziazione di crediti.

Principio di diritto

Le prestazioni relative all’organizzazione della vendita all’asta dei beni dati in pegno, svolte dal mutuante in caso di inadempimento del mutuatario, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti rispetto alla concessione del credito su pegno; non essendo né materialmente né funzionalmente accessorie alla concessione del credito, non seguono il trattamento IVA esente riservato a quest’ultima ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 78 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, articolo 9, punto 27, lettere a) e b)
  • Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, articolo 16
  • Decreto-Lei n. 365/99, articoli 1, 18, 20, 23 e 25
  • Código Civil portoghese, articoli 666, 1142 e 1150

IVA sulle vendite all’asta di beni dati in pegno

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), ha chiarito se l’organizzazione della vendita all’asta dei beni costituiti in pegno da parte del mutuante rientri nell’esenzione IVA prevista per la concessione di crediti. La questione nasce nel contesto del prestito su pegno disciplinato dal diritto portoghese e della commissione di vendita pari all’11% del prezzo di aggiudicazione.

Fatti e procedimento principale

La Companhia União de Crédito Popular SA svolge attività di prestito su pegno, esente da IVA in quanto ricondotta alla concessione di crediti. Quando il mutuatario non ritira il bene o non adempie per oltre tre mesi agli obblighi di rimborso e pagamento degli interessi, la società procede alla vendita all’asta del bene dato in garanzia e percepisce una commissione di vendita prevista dall’articolo 25 del Decreto-Lei n. 365/99.

A seguito di un controllo fiscale relativo agli anni 2010 e 2011, l’autorità tributaria portoghese ha ritenuto che tale commissione non fosse esente da IVA, trattandosi di corrispettivo per una prestazione autonoma e non accessoria al prestito su pegno. Ha quindi applicato l’aliquota ordinaria e rettificato l’IVA dovuta dalla società. I ricorsi amministrativi e il primo ricorso giurisdizionale sono stati respinti, mentre il Supremo Tribunal Administrativo ha sospeso il giudizio e interrogato la Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2006/112/CE e segnatamente:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, sul principio di tassazione di ciascuna operazione;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sulle operazioni imponibili;
  • gli articoli 73 e 78 sulla base imponibile;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), sull’esenzione per la concessione e negoziazione di crediti.

Sono inoltre menzionate le disposizioni del diritto portoghese che disciplinano il pegno, il prestito e la vendita all’asta dei beni dati in garanzia, in particolare gli articoli 9 e 16 del codice IVA portoghese e gli articoli 20, 23 e 25 del Decreto-Lei n. 365/99.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui, per stabilire se vi sia un’unica prestazione o più prestazioni distinte ai fini IVA, occorre considerare tutte le circostanze del caso concreto. Una prestazione è accessoria quando non ha una finalità autonoma per il consumatore medio e costituisce solo il mezzo per fruire al meglio della prestazione principale.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • la concessione del credito su pegno può essere realizzata anche se la vendita del bene dato in pegno è organizzata da un terzo;
  • la vendita all’asta non è la conclusione normale e abituale del prestito, ma interviene solo in caso di inadempimento del mutuatario;
  • fino al momento dell’aggiudicazione, il mutuatario può ancora saldare capitale e interessi e recuperare il bene;
  • la vendita persegue una finalità autonoma, cioè la realizzazione della garanzia e il recupero del credito, e non è un semplice mezzo per ottenere meglio la prestazione principale.

La Corte sottolinea anche che l’interpretazione delle esenzioni IVA deve essere restrittiva, essendo derogatoria rispetto al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. Il fatto che la normativa nazionale attribuisca al mutuante la commissione per la vendita e gli imponga di organizzare l’asta non modifica la natura autonoma della prestazione.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che le prestazioni relative all’organizzazione delle vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alla concessione di crediti su pegno. Di conseguenza, non beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e non condividono il trattamento fiscale delle prestazioni principali di concessione del credito.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori che gestiscono prestiti su pegno, la pronuncia conferma che la remunerazione per l’organizzazione della vendita dei beni in garanzia va verificata autonomamente ai fini IVA. La sola connessione economica con il contratto di finanziamento non basta a far rientrare la commissione nell’esenzione per le operazioni di credito.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni ivaprestazioni uniche e accessoriecredito su pegnovendite all’asta

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