Cassazione Civile, Ordinanza n. 34558/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del corrispettivo di una fornitura di beni: la venditrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della compratrice per euro 194.364,10; in opposizione la compratrice eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano invocando una clausola contrattuale che attribuiva la competenza esclusiva al Tribunale Commerciale di Parigi. La venditrice contestava anche la validità della procura alle liti della controparte. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione e revocava il decreto. In appello veniva ritenuta valida la procura della compratrice e confermata la declinatoria di giurisdizione, sia per la clausola di foro esclusivo sia, in via subordinata, per l'art. 5 n. 1 lett. b) del regolamento n. 44/2001, poiché la consegna materiale dei beni era avvenuta in Francia. In cassazione la venditrice proponeva sei motivi: con i primi quattro lamentava, rispettivamente, violazione dell'art. 112 c.p.c. per motivazione ritenuta assente o ultrapetita sulla procura e sulla sua rinnovazione, violazione dell'art. 2703 c.c. e dei criteri di diritto internazionale privato per la ritenuta validità della procura estera, e omesso esame di fatti decisivi relativi alla traduzione e ai requisiti dell'atto; con il quinto e il sesto motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente ricondotto a un unico contratto del 20/4/2005 anche le fatture del 2007, ignorando un diverso bond de commande e l'indicazione sulle fatture del foro di Modena, con conseguente erronea conferma del difetto di giurisdizione italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il quinto e il sesto motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello circa l'esistenza di un solo contratto e la sua clausola di competenza esclusiva a favore del Tribunale Commerciale di Parigi; ciò ha confermato la declinatoria di giurisdizione del giudice italiano. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, perché la conferma del difetto di giurisdizione rendeva non scrutinabili le ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura per ultrapetizione o omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito si limita a interpretare il contratto e i documenti rilevanti senza alterare il petitum o la causa petendi; inoltre la riproposizione ex art. 346 c.p.c. consente alla parte appellata di mantenere vive le questioni non esaminate in primo grado.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando la censura mira in realtà a sovrapporre una diversa lettura dei fatti e dei documenti a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 2703 c.c.
La corte di merito può ritenere valida una procura alle liti formata all'estero se conforme ai requisiti di validità richiamati nel caso concreto; la censura è stata però dichiarata inammissibile.
art. 5 n. 1 lett. b) Regolamento (CE) n. 44/2001
Per i contratti di vendita di beni, il luogo di esecuzione rilevante ai fini della giurisdizione è quello della consegna materiale dei beni.
art. 24.2 contratto
La clausola contrattuale è stata interpretata come attributiva di competenza esclusiva al Tribunal de Commerce de Paris per le controversie inerenti l'esecuzione del contratto.
art. 346 c.p.c.
La riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado è lo strumento idoneo per conservarle in appello, senza necessità di appello incidentale se la parte non mira a riformare specifici capi sfavorevoli.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis art. 13 d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire l'apprezzamento dei fatti e dei documenti compiuto dal giudice di merito con una diversa ricostruzione della vicenda; la censura è ammissibile solo se evidenzia un effettivo vizio logico-giuridico o l'omesso esame di un fatto decisivo, non una mera dissociazione valutativa.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando la corte di merito interpreti il rapporto contrattuale e la documentazione prodotta per individuare il titolo della pretesa e la clausola di foro competente; l'ultrapetizione richiede un reale scostamento dal petitum e dalla causa petendi.
- In appello, le questioni rimaste assorbite o non esaminate in primo grado possono essere utilmente riproposte ex art. 346 c.p.c., senza necessità di un appello incidentale ove la parte non contesti autonomamente una statuizione sfavorevole specifica.
- Nei contratti di vendita di beni, ai fini della giurisdizione nel sistema del regolamento n. 44/2001, il luogo rilevante è quello della consegna materiale delle merci, salvo valida deroga pattizia alla competenza; una clausola esclusiva di foro, se riferibile al rapporto, prevale sul criterio legale di collegamento.
- La procura alle liti formata all'estero è scrutinata quanto alla sua idoneità secondo i requisiti ritenuti applicabili dal giudice di merito; in cassazione è difficilmente censurabile se la critica si risolve in una contestazione meramente documentale e non in una violazione di legge o in un omesso esame effettivo.
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