Sentenza n. 2863/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio prot. 1354 pratica 20250006535 del 23.09.2025 notificato in data 05.11.205
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta in italiano e inglese, recava soltanto un timbro con le diciture “Attested” e “Advocate e Notary Pubblic”, senza attestazione dell’accertamento dell’identità della sottoscrivente e dell’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. La questione è stata esaminata d’ufficio anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., con possibile definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, fosse soggetta alla legge processuale italiana e dovesse rispettare i requisiti dell’autenticazione previsti dall’art. 2703 c.c. La documentazione non consentiva di verificare l’identità della sottoscrivente né l’apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale; pertanto, la procura era invalida. Ne derivava la mancanza, in senso giuridico, della sottoscrizione del ricorso richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., con conseguente nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), e inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del c.p.a. Neppure è stata ammessa la rimessione in termini, poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che aveva chiarito l’insanabilità della carenza giuridica della procura, e non ricorrevano oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
Il giudice ha richiamato la disposizione per affermare che la procura utilizzata in un giudizio italiano, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La disposizione richiede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione, in senso giuridico, presuppone quindi la validità della procura.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla norma, applicabile anche al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede sia l’accertamento preventivo dell’identità del sottoscrittore sia l’attestazione dell’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta è nullo; nel caso concreto l’invalidità della procura ha determinato la mancanza giuridica della sottoscrizione del ricorso.
art. 35, comma 1, c.p.a.
L’inammissibilità derivante dalla carenza della sottoscrizione può essere rilevata d’ufficio.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile rilevazione del profilo di inammissibilità e della possibile definizione semplificata.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente quale fondamento del principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria sulla non applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero è soggetta alle regole processuali italiane quanto ai requisiti necessari per la valida instaurazione del giudizio.
- L’autenticazione della procura speciale richiede che risultino documentalmente sia il previo accertamento dell’identità del sottoscrittore sia l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; un timbro generico o una mera attestazione priva di tali elementi non è sufficiente.
- Ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., la procura invalida o inesistente comporta la mancanza, in senso giuridico, della sottoscrizione del ricorso e determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare successivamente una procura inizialmente nulla o inesistente, anche per evitare l’elusione dei termini decadenziali propri del rito amministrativo.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non può essere riconosciuta, per ricorsi proposti dopo la pubblicazione del chiarimento nomofilattico rilevante, in assenza di oggettive ragioni di incertezza sul diritto applicabile o di gravi impedimenti di fatto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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