Sentenza del 13/04/2017 n. 993 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di intimazione di pagamento relativi a cartelle per IVA e IRAP, sostenendo che gli avvisi di accertamento posti a fondamento delle iscrizioni a ruolo non erano definitivi, poiché pendeva ancora il giudizio in Cassazione. L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente disposto lo sgravio, riconoscendo l'erroneità dell'iscrizione a ruolo. Il contribuente ha quindi contestato la compensazione delle spese disposta in primo grado e ha chiesto la condanna dell'agente della riscossione alle spese e al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che Equitalia avrebbe dovuto chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto che la vicenda fosse riconducibile alla responsabilità dell'Agenzia delle Entrate, quale ente che aveva formato e iscritto i ruoli, ma ha anche affermato la responsabilità dell'agente della riscossione per non aver tempestivamente coinvolto l'ente creditore nella controversia. L'art. 39 del D.lgs. 112/1999 impone infatti al concessionario di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti non riguardanti esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi; l'omissione comporta la responsabilità sostanziale per le conseguenze della lite. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato. Non risulta accolta una specifica liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 32, comma 2, D.lgs. 546/1992
Richiamato quale base processuale per la proposizione dell'appello nel giudizio tributario.
Art. 50, D.P.R. 602/1973
Disciplina gli avvisi di intimazione di pagamento impugnati dal contribuente.
Art. 39, D.lgs. 112/1999
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
La chiamata dell'ente creditore ha natura sostanziale e non processuale. L'agente della riscossione può effettuarla autonomamente, senza preventiva autorizzazione del giudice, e l'omissione può comportare la sua responsabilità per le conseguenze della controversia.
Art. 106 c.p.c.
Richiamato per distinguere la chiamata processuale del terzo nel processo civile dalla litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.lgs. 112/1999.
Art. 269, comma 3, c.p.c.
La necessità di autorizzazione preventiva riguarda l'attore che intenda chiamare un terzo; tale regola non impedisce all'agente della riscossione, in posizione assimilabile al convenuto, di informare autonomamente l'ente creditore.
Art. 96 c.p.c.
Invocato dal contribuente per ottenere un risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ma la decisione riconosce soltanto le spese del grado di appello e non una distinta condanna risarcitoria ai sensi di tale norma.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007
Richiamata a sostegno della natura sostanziale della chiamata dell'ente creditore e del fatto che la sua omissione non invalida il processo, ma può determinare responsabilità dell'agente della riscossione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 51/E del 17 luglio 2008
Richiamata come recepimento dei principi elaborati dalla Corte di cassazione sulla distribuzione delle responsabilità tra ente impositore e agente della riscossione.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta il merito della pretesa tributaria, la responsabilità principale ricade normalmente sull'ente impositore che ha formato il ruolo, non sull'agente della riscossione, salvo specifiche omissioni o irregolarità proprie di quest'ultimo.
- Il contribuente può comunque citare il solo agente della riscossione; in tal caso, se la controversia non riguarda esclusivamente la validità formale degli atti esecutivi, spetta all'agente chiamare tempestivamente in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999.
- L'omessa chiamata dell'ente creditore non determina automaticamente l'invalidità del processo, ma può esporre l'agente della riscossione alle conseguenze economiche della lite, comprese le spese sostenute dal contribuente.
- Uno sgravio intervenuto durante il giudizio determina normalmente la cessazione della materia del contendere, ma non esclude necessariamente una decisione sulle spese: il giudice può attribuirle alla parte la cui condotta ha reso necessario il ricorso.
- La chiamata dell'ente creditore deve essere effettuata tempestivamente e con modalità idonee a informarlo della controversia; una chiamata tardiva, priva di concreta utilità difensiva, può non esonerare l'agente dalla responsabilità.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti più rigorosi rispetto alla semplice soccombenza o all'errore amministrativo; il riconoscimento delle spese di lite non implica automaticamente il riconoscimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
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