Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34518/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, dopo aver escluso le aggravanti originarie salvo l'art. 416‑bis.1 c.p., aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come estorsione nei termini degli artt. 110 e 393 c.p. e rideterminato le pene. I motivi di ricorso denunciavano: (i) l'improcedibilità per tardività della querela (art. 124 c.p.) rispetto all'evento del 18/07/2017, poiché la querela era stata presentata il 23/10/2017; (ii) vizi di motivazione e travisamento probatorio riguardo al concorso (art. 110 c.p.), sostenendo che alcuni imputati si limitarono a presenza, accompagnamento o messa a disposizione di un luogo senza contributo causale effettivo; (iii) l'erronea applicazione e la manifesta illogicità nel ritenere sussistente l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.), atteso che non emersero elementi tipici di intimidazione mafiosa e non vi furono riferimenti al clan o al precedente evocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi per la ragione principale comune: la querela alla persona offesa era tardiva rispetto al reato riqualificato (art. 393 c.p.) e, poiché la nuova disciplina che rende procedibili d'ufficio i reati aggravati ex art. 416‑bis.1 c.p. (introdotta dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 60 del 24/05/2023, in vigore dal 16/06/2023) non è applicabile retroattivamente ai fatti del 2017, il regime di procedibilità di diritto previgente (a querela) si applica al caso. Ne è conseguito che l'azione penale risultava imprevedibile e improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    termine della querela (procedibilità a querela di parte)

    La tardività della querela rispetto al fatto riqualificato come reato procedibile a querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale; la sentenza ha ritenuto decisivo il difetto di querela tempestiva.

  • art. 393 cod. pen.

    riqualificazione del fatto

    Il reato così riqualificato era procedibile a querela; la Corte ha applicato il regime di procedibilità vigente al momento del fatto.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    aggravante del "metodo mafioso"

    Pur ritenuta in primo grado dalla Corte d'appello, la modifica normativa che incideva sul regime di procedibilità non poteva essere applicata ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina; inoltre la valutazione della sussistenza dell'aggravante richiede elementi di intimidazione tipici dell'organizzazione.

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Per configurare il concorso è necessario un contributo causale consapevole e rilevante: la mera presenza o atti non partecipativi possono non costituire contributo idoneo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 60 del 24/05/2023

    introduzione del regime di procedibilità d'ufficio per reati aggravati ex art. 416‑bis.1

    La disposizione entra in vigore il 16/06/2023 e non si applica retroattivamente ai fatti anteriori; quindi non può trasformare in procedibili d'ufficio reati commessi nel 2017.

  • art. 2 cod. pen.

    principio della legge penale nel tempo

    Applicazione del principio della norma più favorevole anche al regime di procedibilità: le modifiche peggiorative del regime processuale non si applicano retroattivamente quando svantaggiano l'imputato.

Massime di principio

  • Se una riqualificazione del fatto determina l'applicabilità di una fattispecie procedibile solo a querela, è necessario verificare la tempestività della querela rispetto all'evento: la querela tardiva rende l'azione improcedibile.
  • Le modifiche normative che mutano il regime di procedibilità (da querela a procedimento d'ufficio) producono effetti solo sui fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma e non possono essere applicate retroattivamente per peggiorare la posizione dell'imputato.
  • Il principio della norma più favorevole si estende anche al regime di procedibilità: in caso di mutamento normativo nel tempo va applicata la disciplina più favorevole all'imputato rispetto al fatto come commesso.
  • Per configurare il concorso ex art. 110 c.p. è richiesto un contributo causale e consapevole; la mera presenza, l'accompagnamento o la disponibilità di un luogo possono non integrare il concorso se privi di efficacia causale rispetto al reato.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" richiede elementi specifici di intimidazione e collegamento con modalità tipiche dell'organizzazione: la sua mera enunciazione nella motivazione senza elementi concreti può essere censurata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.