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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00315/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione aveva emesso tre cartelle di pagamento nei confronti della contribuente; poiché le somme non erano state integralmente versate, aveva poi notificato tre intimazioni di pagamento. La contribuente aveva impugnato le intimazioni. In primo grado erano state annullate due intimazioni per omessa notifica delle cartelle presupposte, mentre la terza era stata confermata; in appello la decisione era stata confermata sfavorevolmente all'agente della riscossione. In Cassazione l'agente deduceva: (1) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che il parziale pagamento delle somme iscritte a ruolo provasse la conoscenza delle cartelle e sanasse l'eventuale nullità della notifica; (2) vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il pagamento parziale integrasse rinuncia alla prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, in sostanza, fondati sull'omesso esame di un fatto (il parziale pagamento) non specificamente allegato e trattato nei precedenti gradi di merito, con difetto di specificità del ricorso e mancata indicazione degli atti processuali in cui tale fatto sarebbe stato introdotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a far valere l'omesso esame di un fatto decisivo non specificamente dedotto nei precedenti gradi; inoltre, il ricorso non indicava l'atto processuale in cui il fatto del parziale pagamento era stato sottoposto al contraddittorio. Per le stesse ragioni è stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, nel quale l'art. 2697 c.c. era richiamato solo in rubrica senza reale sviluppo argomentativo, e che comunque denunciava ancora un omesso esame di fatto non autosufficientemente dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione non è utilmente deducibile in Cassazione quando il ricorso in realtà mira a introdurre un fatto non allegato in modo specifico nei gradi di merito.

  • art. 160 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata, ma nel caso concreto la doglianza era inammissibile perché fondata su un fatto non specificamente introdotto nel giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull'onere della prova non può essere evocata in modo meramente assertivo; occorre sviluppare un'effettiva censura coerente con la deduzione del fatto costitutivo o impeditivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura non può essere usata per veicolare, sotto la rubrica della violazione di legge, un vizio che in sostanza riguarda l'omesso esame di un fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto è stato specificamente allegato e si indica dove e come sia stato introdotto nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.

Massime di principio

  • Quando si deduce in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente l'atto del giudizio di merito in cui quel fatto è stato allegato e discusso; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione di documenti come prova di un fatto presuppone che quel fatto sia stato prima allegato nel processo: il giudice di merito non ha l'obbligo di esplorare autonomamente tutti i possibili fatti desumibili dai documenti prodotti.
  • La nullità della notificazione e la sua eventuale sanatoria non possono essere utilmente invocate in sede di legittimità se la censura è costruita su un fatto storico non ritualmente introdotto nei gradi di merito.
  • Un richiamo all'art. 2697 c.c. è insufficiente se non accompagnato da un'argomentazione effettiva sul riparto dell'onere probatorio e sulla decisività del fatto allegato.
  • La deduzione del vizio motivazionale non può essere surrettiziamente trasformata in una critica alla valutazione del fatto, quando il fatto stesso non risulta esaminato perché non specificamente introdotto nel contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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