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Sentenza

Sentenza n. 2147/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2438/2024 pubblicata in data 14.05.2024

Giustizia amministrativa202503341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con particolare riferimento agli interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2438/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo capitale complessivo di euro 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva adempiuto quanto alla parte capitale, ma non aveva corrisposto gli interessi. Ha prodotto documentazione a sostegno. L'ottemperanza non comprendeva le spese del precedente giudizio, distratte in favore del difensore, poiché tali somme non erano state azionate nel presente procedimento. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era decorso. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito chiarimenti e non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito, neppure quanto agli accessori.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha accertato l'inottemperanza parziale del Ministero, ritenendo dimostrato il pagamento della sola parte capitale e il mancato versamento degli interessi riconosciuti dal titolo esecutivo. Ha assegnato al Ministero 90 giorni dalla comunicazione della sentenza per completare i pagamenti mediante il versamento degli interessi, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano. Non ha nominato, allo stato, un commissario ad acta, poiché la parte capitale era stata già corrisposta e l'amministrazione disponeva di un termine per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di poter agire in ottemperanza per il pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    Gli interessi o la rivalutazione maturano, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, l'azione per il pagamento di somme dovute alla pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione adempie solo parzialmente a un titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza limitatamente alle somme residue, comprese quelle accessorie per interessi espressamente riconosciute nel titolo.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consente di ritenere non contestato il credito residuo nell'an e nel quantum, ove l'inadempimento riguardi accessori già determinati o riconosciuti dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per completare il pagamento e soprassedere alla nomina del commissario ad acta quando l'adempimento principale sia già intervenuto e non risulti allo stato necessario l'esercizio di poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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