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Sentenza

Sentenza n. 3873/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202205768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione temporanea dell'attività commerciale e del titolo autorizzativo, con chiusura per cinque giorni e comunque fino al ripristino dello stato dei luoghi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza comunale adottata a seguito di un verbale della Polizia Municipale, con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 20 del Codice della strada per l'occupazione della sede stradale oltre gli spazi consentiti. Deduceva di essere titolare di un'autorizzazione per l'occupazione di 10 mq di suolo pubblico antistante il locale mediante sedie e tavolini e sosteneva di avere occupato soltanto lo spazio oggetto di concessione, provvedendo comunque allo spostamento degli arredi. Contestava quindi la violazione dell'art. 20 del d.lgs. 285/1992, l'eccesso di potere e la carenza di istruttoria. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L'ordinanza disponeva la sospensione temporanea del titolo autorizzativo e la chiusura dell'attività per cinque giorni e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, richiamando l'art. 3, comma 16, della l. 94/2009.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla violazione dell'art. 20 del Codice della strada, all'eccesso di potere, alla carenza di istruttoria e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Preso atto della dichiarazione del ricorrente, contenuta nella memoria del 20 maggio 2026, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della lite, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti ed è stata dichiarata l'irripetibilità del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 285/1992

    occupato la sede stradale oltre gli spazi consentiti

    La disposizione è stata richiamata quale base della contestazione amministrativa relativa all'occupazione della sede stradale e della sanzione pecuniaria, ma il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 285/1992

    sanzione pecuniaria di euro 173,00

    La norma è stata richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata dagli agenti della Polizia Municipale; la relativa questione non è stata decisa per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 3, comma 16, l. 94/2009

    sospensione del titolo autorizzativo e la chiusura dell'attività

    È stata indicata dal Comune quale fondamento dell'ordinanza di sospensione temporanea dell'attività e del titolo autorizzativo, ma il giudice non ha scrutinato la legittimità sostanziale della misura.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare l'omessa partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza ... tenutasi da remoto

    La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la celebrazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara in modo idoneo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure dedotte contro il provvedimento impugnato.
  • In presenza di una pronuncia meramente processuale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione delle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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