Cassazione Civile, Ordinanza n. 28089/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione, o in subordine la correzione dell’errore materiale, dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 15616/2019. Sosteneva che quel provvedimento, pur essendo stato reso su un ricorso proposto congiuntamente da più lavoratori contro il rigetto, in appello, della loro domanda nei confronti della società datrice di lavoro, non riportava il suo nominativo e non conteneva alcuna statuizione espressa nei suoi confronti. Secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di errore revocatorio per omessa considerazione della sua qualità di parte del giudizio. La società intimata non svolgeva difese. La Corte ha però rilevato che nell’intestazione dell’ordinanza il nominativo era effettivamente omesso, ma che nella motivazione il ricorrente era espressamente indicato tra i lavoratori interessati e tra i co-ricorrenti; pertanto la mancanza riguardava solo l’intestazione e non il contenuto decisorio del provvedimento.
La decisione
La Corte ha distinto tra errore revocatorio ed errore materiale. Ha escluso la revocazione perché non vi era alcun errore di percezione sul contenuto degli atti o una mancata decisione nei confronti del ricorrente: il suo nominativo risultava nella motivazione e le statuizioni erano rivolte ai lavoratori complessivamente considerati. Ha invece accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale, ordinando l’inserimento del nominativo del ricorrente nell’intestazione dell’ordinanza n. 15616/2019. In conseguenza, il ricorso per revocazione è stato rigettato e quello per correzione accolto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per la definizione camerale del ricorso, con proposta ritualmente comunicata alle parti.
Massime di principio
- L’omissione del nominativo di una parte nell’intestazione del provvedimento non integra, di per sé, errore revocatorio quando dalla motivazione risulta con chiarezza che quella parte è stata considerata e ricompresa nella decisione.
- L’errore revocatorio presuppone un errore di percezione sul contenuto degli atti o dei documenti; non ricorre quando l’atto decisorio manifesta correttamente la volontà della Corte e presenta soltanto una inesattezza formale nella rubrica o intestazione.
- La correzione dell’errore materiale è lo strumento appropriato per rettificare omissioni o inesattezze meramente formali del provvedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Come è indicizzato
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