Ordinanza n. 650/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare poiché la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse alla decisione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Dal testo non risulta definita la domanda principale relativa all'illegittimità del silenzio.
Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione all'istanza volta alla fissazione di un appuntamento per presentare una domanda di visto per lavoro subordinato stagionale. Ha inoltre formulato, in via incidentale, una domanda cautelare. Nel corso del giudizio l'appuntamento presso la sede diplomatica è stato fissato, determinando il venir meno dell'interesse alla pronuncia cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina sulle misure cautelari; la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto presso una sede diplomatica fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia cautelare diretta a ottenere una tutela rispetto all'inerzia amministrativa su tale appuntamento; la relativa istanza deve pertanto essere dichiarata improcedibile.
- La dichiarazione di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la definizione della domanda principale avente a oggetto l'illegittimità del silenzio, se il giudice non la esamina nel provvedimento.
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