Sentenza n. 3241/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza n. 745/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Raffaella Falcione, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 1720/2023, pubblicata in data 01/05/2024 e notificata il 23/11/2024, passata in giudicato. NONCHÈ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di conformarsi al giudicato. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo è una pronuncia civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva. Esso è quindi limitato all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'amministrazione non aveva fornito chiarimenti circa l'esecuzione del titolo, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa e ha condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Le spese processuali, pari a 800 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari. Il dispositivo non ha fissato una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza civile passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
È richiamato quale fondamento della richiesta di una misura pecuniaria per successive violazioni o ritardi; dal dispositivo non risulta tuttavia fissata alcuna somma.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
- Quando il giudicato da eseguire è costituito da una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza conserva carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la mancata fornitura, da parte dell'amministrazione debitrice, di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato consente di accogliere la domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e, ove necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni.
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