Ordinanza n. 1446/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza ovvero per l’esecuzione/attuazione del giudicato nascente dalle sentenze del TAR Sicilia – Catania n. 2048/2018 e n. 214/2021 e, per l’effetto, per la declaratoria di nullità della nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. n. 14146 del 11/3/2025, nonché delle note dell’ASP Ragusa prot. n. 89692 del 13/12/2024, e prot. 19325 del 14/2/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. 2159 del 17/1/2025; in subordine, per l’annullamento della nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. n. 14146 del 11/3/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Persistente mancata esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Sicilia – Catania n. 2048/2018 e n. 214/2021, nonché note amministrative relative all’istituzione di una stroke unit presso l’ospedale di Ragusa
Esito
La controversia
Il Comune di Ragusa ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione delle sentenze del TAR Sicilia – Catania n. 2048/2018 e n. 214/2021, la declaratoria di nullità della nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana dell’11 marzo 2025 e di alcune note dell’ASP di Ragusa, nonché, in subordine, l’annullamento della nota assessorile. La sentenza n. 214/2021 aveva dichiarato nulli alcuni decreti assessoriali per violazione del giudicato, imposto all’Assessorato regionale alla Salute l’istituzione di una stroke unit presso il reparto di Neurologia dell’ospedale di Ragusa entro 180 giorni e nominato il Presidente della Regione Siciliana, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia. Il Comune ha dedotto il persistente inadempimento del dictum giudiziale. Con ordinanza n. 146/2026 il TAR aveva richiesto al Commissario ad acta chiarimenti documentati sul proprio insediamento, sull’attività svolta e sull’istituzione e operatività della stroke unit, ma nessuna comunicazione è pervenuta.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né deciso nel merito la domanda di nullità o quella subordinata di annullamento. Rilevata l’inerzia del Commissario ad acta rispetto all’ordinanza n. 146/2026, ha concesso una proroga di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte se anteriore, affinché il Commissario ad acta adempia agli incombenti già disposti. Entro tale termine dovrà essere depositata presso il TAR una relazione completa della documentazione utile sullo stato dell’incarico, sull’eventuale insediamento e sulle decisioni adottate, nonché sull’istituzione e sull’operatività della stroke unit. Il TAR ha disposto la trasmissione diretta dell’ordinanza al Commissario ad acta e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026, avvertendo che l’inosservanza del nuovo termine potrà condurre all’adozione di ulteriori provvedimenti giudiziari funzionali all’espletamento dell’incarico commissariale.
Norme richiamate
Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza o di esecuzione e attuazione del giudicato, ma il testo non richiama espressamente il contenuto della disposizione.
La pronuncia si colloca nell’ambito dell’esecuzione del giudicato e dell’attività del Commissario ad acta, senza esplicitare nel testo il comma applicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta non fornisce i chiarimenti documentati richiesti dal giudice sullo stato dell’incarico, il giudice può concedere una proroga del termine assegnato e prescrivere il deposito di una relazione completa della documentazione utile.
- Nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre la trasmissione diretta della propria ordinanza al Commissario ad acta e rinviare la trattazione per consentire l’acquisizione degli elementi necessari alla verifica dell’esecuzione del giudicato.
- L’inosservanza da parte del Commissario ad acta del termine prorogato per riferire sullo stato dell’incarico può giustificare l’adozione di ulteriori provvedimenti giudiziari funzionali all’espletamento dell’incarico commissariale.
Come è indicizzato
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