Cassazione Civile, Ordinanza n. 17905/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente religioso)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a immobili di proprietà di un ente ecclesiastico. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l'appello ritenendo spettante l'esenzione per immobili destinati, anche indirettamente, al culto e comunque ad attività non commerciali, in particolare alla formazione dei seminaristi e all'ospitalità dei missionari rientrati a Roma. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, in combinato con l'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito riconosciuto l'esenzione senza un accertamento in concreto dell'effettiva destinazione dei singoli immobili e del loro utilizzo come abitazioni o ricovero di ecclesiastici; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente sulla base di documenti ritenuti idonei solo in astratto, come il decreto di riconoscimento di ente morale e lo statuto. La ricorrente sosteneva che mancasse la prova della destinazione esclusiva a usi agevolati e che gli immobili fossero assimilabili ad abitazioni private non esenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali richiede sì il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e quello oggettivo della destinazione dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la destinazione degli immobili alla formazione dei religiosi e all'ospitalità dei missionari, attività espressamente ricomprese nel perimetro normativo e non commerciali. La Corte ha inoltre rilevato che la stessa amministrazione non aveva contestato in concreto la natura degli immobili come destinati a tali funzioni, limitandosi a sostenere che la destinazione abitativa dei religiosi non rientrasse tra quelle agevolate. È stato quindi ribadito che l'accoglienza e la vita comune dei religiosi possono integrare attività ricettive o di formazione religiosa rilevanti ai fini dell'esenzione. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione spetta agli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività indicate dalla norma, tra cui quelle assistenziali, ricettive e di religione o culto.
art. 91-bis d.l. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012
Ha modificato il regime dell'esenzione, richiedendo che le attività siano svolte con modalità non commerciali.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
Individua i soggetti cui si riferisce il requisito soggettivo dell'esenzione, cioè gli enti non commerciali.
art. 16, lett. a), L. n. 222/1985
Comprende tra le attività di religione o di culto anche la formazione del clero e dei religiosi.
art. 107 TFUE
L'esenzione fiscale è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda attività non economiche; un ente senza lucro può comunque svolgere attività economica se offre beni o servizi sul mercato.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di esenzione fiscale; nel caso concreto la prova della destinazione agevolata è stata ritenuta sufficientemente fornita.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI/IMU prevista per gli enti non commerciali, occorre la compresenza del requisito soggettivo dell'ente non commerciale e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali.
- La destinazione dell'immobile alla formazione dei religiosi, alla vita comune della comunità religiosa o all'ospitalità di membri dell'ente può integrare attività di religione o di culto ovvero attività ricettive rilevanti ai fini dell'esenzione, purché non sia svolta attività economica in senso proprio.
- In materia di esenzioni tributarie, il contribuente deve provare i presupposti dell'agevolazione, ma la prova può essere desunta anche da elementi documentali complessivi se il loro contenuto consente di accertare concretamente la destinazione dell'immobile.
- La qualificazione come attività non commerciale dipende dall'effettiva modalità di svolgimento dell'attività e non dalla sola natura religiosa o sociale dell'ente proprietario; è irrilevante la mera destinazione degli eventuali utili a fini istituzionali successivi.
- La nozione di attività economica ai fini degli aiuti di Stato prescinde dallo status giuridico dell'ente e dalla mancanza di scopo di lucro: rileva se l'ente offra beni o servizi sul mercato a titolo oneroso, non simbolico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17863/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2024 del 28/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →