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Sentenza

Sentenza n. 924/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento di diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina Prot. Nr. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dalla scadenza del precedente titolo rilasciato per motivi familiari, dalla presenza di numerosi precedenti di polizia, carichi pendenti e condanne penali, tra cui una condanna alla reclusione di sette anni e sei mesi e alla multa di 40.000 euro per detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti, nonché da un avviso orale del Questore e da ulteriori imputazioni. L'Amministrazione ha ritenuto insussistenti i requisiti soggettivi per il soggiorno e prevalente l'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dando atto di avere valutato anche la durata del soggiorno, la condotta successiva alle condanne e l'inserimento sociale, lavorativo e familiare. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, lamentando la mancata considerazione della convivenza con la figlia e con la compagna cittadina italiana. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che non fosse stata accertata una pericolosità concreta e attuale né adeguatamente valutato il rapporto familiare. Con il terzo motivo ha dedotto la nullità dell'atto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione, contestando carenze e insufficienze della motivazione. Il ricorrente non ha inoltre comprovato la convivenza allegata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando il diniego. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, osservando che l'eventuale insufficienza motivazionale avrebbe comportato annullabilità e non nullità e che il provvedimento indicava chiaramente le ragioni di fatto e di diritto ostative al rinnovo, consistenti nella gravità e numerosità delle condotte antigiuridiche e nella prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza. Ha rilevato che i legami familiari in Italia non costituiscono, da soli, una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso nei confronti di uno straniero condannato per reati ostativi; possono assumere rilievo prevalente soltanto in situazioni speciali e peculiari, ferma la valutazione amministrativa della pericolosità. Nel caso concreto la Questura aveva assolto l'onere motivazionale, valorizzando la condanna per traffico di stupefacenti, l'avviso orale, ulteriori imputazioni e la mancanza di elementi idonei a dimostrare un mutamento della condotta di vita. La valutazione del Questore è stata ritenuta logica e coerente e non sindacabile, in assenza di difetto di motivazione, manifesta illogicità o carenza dei presupposti. È stata inoltre rilevata la mancata prova della convivenza con la figlia e con la cittadina italiana; comunque, tale convivenza non avrebbe determinato automaticamente un esito favorevole. Spese compensate per la peculiarità della materia e la costituzione meramente formale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il divieto di allontanamento connesso alla convivenza con familiari italiani non opera come automatica immunità dal diniego o dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, soprattutto in presenza di reati ostativi e di una valutazione amministrativa negativa sulla pericolosità.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato in presenza di condotte e precedenti rilevanti ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sulla base di una valutazione concreta dell'Amministrazione e del bilanciamento con gli interessi familiari.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle osservazioni dell'interessato rilevano nell'ambito del procedimento; nel caso concreto il provvedimento ha dato conto delle ragioni per cui le osservazioni non potevano condurre a un esito favorevole.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    solo per casi eccezionali

    Il rinvio della trattazione dell'udienza pubblica può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali; il TAR ha ritenuto non ricorrente tale presupposto rispetto alla presentazione di una nuova istanza di permesso per motivi familiari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • La presenza di legami familiari con cittadini italiani non costituisce, di per sé, una garanzia assoluta contro il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero condannato per reati ostativi; tali legami possono prevalere sull'interesse alla sicurezza pubblica solo in situazioni speciali e peculiari, adeguatamente dimostrate e valutate dall'Amministrazione.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la presenza di gravi e numerosi precedenti penali e amministrativi può fondare il diniego quando l'Amministrazione esponga le condotte rilevanti, valuti la condotta successiva dell'interessato e motivi la prevalenza dell'ordine e della sicurezza pubblica sugli interessi familiari e personali.
  • La valutazione del Questore sulla pericolosità sociale dello straniero è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della manifesta illogicità e della carenza dei presupposti, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.
  • L'eventuale inadeguatezza della motivazione di un provvedimento amministrativo determina, di regola, un vizio di annullabilità e non la nullità dell'atto, salvo il ricorrere di una specifica causa di nullità prevista dall'ordinamento.
  • Chi invoca la tutela derivante dalla convivenza con familiari italiani deve fornire prova concreta della convivenza; in ogni caso, la prova del legame familiare non impone automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso, dovendo essere ponderata con la concreta gravità delle condotte ostative.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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