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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08838/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Una cliente aveva agito contro la banca chiedendo il risarcimento del danno per un ammanco di somme affidate, tramite un promotore finanziario, in esecuzione di un mandato di gestione finanziaria, assumendo la responsabilità contrattuale in solido della banca e del promotore. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione, applicando il termine del reato ritenuto integrato dai fatti e individuando il dies a quo già nella ricezione, nel 2001, degli atti di accertamento tributario. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., l'illecito civile costituente reato segue il termine prescrizionale del reato e che nel caso concreto il reato era sì sussistente ma prescritto nel 2008; aggiungeva che il contenzioso tributario non rilevava. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2947, terzo comma, c.c., 157 c.p. e 2935 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare il diverso dies a quo della prescrizione, che sarebbe decorso solo dal momento in cui il danno era oggettivamente percepibile, coincidente con la definizione del giudizio tributario in Cassazione nel 2011; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rilevanza del contenzioso tributario ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., perché gli atti fiscali del 2001 non avrebbero reso percepibile la truffa e l'ammanco, ma solo una contestazione reddituale. La Suprema Corte ha riqualificato entrambe le doglianze come denuncia di omessa pronuncia sulla questione del dies a quo fondato sull'art. 2935 c.c., rilevando che la Corte territoriale, pur avendo riportato l'argomento dell'appellante, non aveva in realtà dato risposta sulla censura relativa alla decorrenza della prescrizione dal momento della percezione del danno; la frase usata in sentenza è stata ritenuta criptica e non risolutiva rispetto al motivo di appello. La Corte di cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la Corte d'appello non si è pronunciata sulla censura inerente alla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e alla rilevanza del contenzioso tributario. Ha qualificato la doglianza come omessa pronuncia, osservando che il giudice di merito aveva solo richiamato in modo apodittico il contenzioso tributario senza fornire una risposta effettiva e logicamente risolutiva al motivo di appello. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa sezione e composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2947, terzo comma, c.c.

    "qualora l'illecito civile costituisca reato"

    quando il fatto civile integra anche un reato, per la prescrizione dell'azione risarcitoria opera il termine previsto per il reato; nel caso concreto la questione è stata però superata dalla mancata risposta del giudice d'appello sul diverso tema del dies a quo.

  • art. 157 c.p.

    richiamato per individuare il termine prescrizionale del reato rilevante ai fini dell'art. 2947, terzo comma, c.c.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la ricorrente sosteneva che ciò avvenisse solo quando il danno fosse oggettivamente percepibile e la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non aveva risposto su questo punto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    utilizzato come base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    pur non formalmente evocato, il contenuto del ricorso è stato ricondotto alla mancata pronuncia del giudice di appello sulla questione dedotta.

Massime di principio

  • Quando l'appellante devolve espressamente una questione sulla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il giudice di appello deve fornire una risposta specifica e non può limitarsi a formule apodittiche o criptiche.
  • La mancata presa di posizione su una censura ritualmente proposta integra omessa pronuncia, censurabile in cassazione, anche se il motivo è formalmente rubricato come violazione di legge o omesso esame di fatto.
  • Nel ricorso per cassazione la rubrica del motivo non è vincolante: la Corte può e deve riqualificare la doglianza in base al suo contenuto effettivo.
  • In tema di prescrizione del risarcimento del danno da fatto anche penalmente rilevante, resta decisivo accertare non solo il termine prescrizionale applicabile, ma anche il momento di decorrenza del diritto azionabile, in relazione alla concreta percepibilità del danno.
  • Una risposta del giudice di merito è idonea solo se affronta effettivamente la censura e consente di comprendere la ratio decidendi; il semplice richiamo a un fatto o a un contenzioso parallelo non è sufficiente se non scioglie la questione devoluta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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