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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26837/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione societaria ritenuta imprudente e irragionevole: una società acquistava un immobile per destinarlo a sede sociale, finanziandone l'acquisto con mutuo ventennale, mentre un'altra società del medesimo gruppo assumeva la locazione dell'immobile e rilasciava fideiussione a garanzia del mutuo. La curatela del fallimento della società locataria chiedeva il risarcimento dei danni all'ex legale rappresentante, ritenendolo responsabile dell'operazione. La Corte d'appello confermava la responsabilità e quantificava il danno in misura pari al credito ammesso al passivo della banca mutuante. Il ricorrente deduceva in cassazione, con un primo motivo, violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che l'ammissione della banca al passivo sarebbe stata solo condizionata all'incapienza dell'esecuzione immobiliare e che quindi spettasse alla curatela provare l'effettiva incapienza del ricavato; la Corte d'appello avrebbe dunque invertito l'onere della prova. Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, lamentava la violazione dell'art. 348-bis c.p.c., contestando che la Corte d'appello avesse deciso solo in rito per aspecificità dei motivi di appello e non nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché fondato su un presupposto fattuale nuovo, non autosufficiente e non dedotto nei gradi di merito: la pretesa ammissione della banca al passivo solo condizionata all'esito dell'esecuzione immobiliare. Poiché la sentenza impugnata dava conto di un'ammissione al passivo per l'intero credito, la censura era nuova e, comunque, la Corte d'appello aveva correttamente considerato la mancata conclusione della procedura esecutiva come fatto modificativo della pretesa risarcitoria, con conseguente onere probatorio a carico del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione della Corte d'appello è stata interpretata come un vero rigetto nel merito e non come decisione meramente in rito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme su causalità e prova, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma; il motivo viene comunque respinto perché basato su una questione nuova e su un errato riparto dell'onere probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    È evocato per sostenere che il danno dovesse essere commisurato al pregiudizio effettivo; la Corte conferma invece la quantificazione operata in appello, parametrata al credito ammesso al passivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'allegazione dell'incapienza dell'esecuzione, non dedotta nei gradi di merito e prospettata solo in cassazione, non può essere posta a carico della curatela; la decisione di merito è ritenuta corretta quanto al riparto dell'onere della prova.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Il secondo motivo viene esaminato solo in via subordinata; la Corte lo assorbe rilevando che la sentenza d'appello ha avuto natura di rigetto e non di decisione meramente in rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata già dedotta.
  • La censura che si fondi su un presupposto fattuale diverso da quello accertato nella sentenza impugnata è inammissibile quando il ricorrente non dimostri la previa deduzione di quel fatto nel giudizio di merito.
  • Se il giudice di merito qualifica un elemento come fatto modificativo della pretesa azionata, l'onere di provare tale fatto ricade sulla parte che lo allega per ridurre o escludere la propria responsabilità.
  • La quantificazione del danno può essere correttamente ancorata al credito ammesso allo stato passivo quando la parte onerata non dimostri, nei modi e tempi processuali dovuti, fatti idonei a incidere in riduzione sul pregiudizio risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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