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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento del 24/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 10/07/2023 per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n.309/1990. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione sulla mancata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, è relativa e che il tempo trascorso dai fatti richiedeva specifici elementi per dimostrarne l'attualità (misura eseguita 11/01/2023; condotte risalenti al 14/08/2021 e 13/01/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il consolidato principio per cui l'art. 275, comma 3, c.p.p. istituisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia in carcere per i delitti ivi elencati (tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/1990), con conseguente attenuazione dell'obbligo motivazionale del giudice: è sufficiente che il giudice dia atto dell'assenza di elementi idonei a vincere la presunzione, mentre l'onere di motivazione diventa più pregnante solo se la difesa allega elementi contrari. Nel caso di specie il Tribunale ha motivato in modo congruo e logico, richiamando elementi fattuali che indicavano l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (coinvolgimento in un contesto criminoso di rilievo, modalità operative professionali, apporto e disponibilità verso il sodalizio), ritenuti prevalenti rispetto al tempo intercorso. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura per i delitti ivi indicati; attenua l'obbligo motivazionale del giudice che, in mancanza di elementi contrari, deve solo dare atto dell'assenza di prove che vincano la presunzione; se la difesa allega elementi contrari, il giudice deve motivare più ampiamente.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari (necessità e proporzionalità). La Corte osserva che, rispetto a tale norma generale, la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, ha carattere prevalente quando ricorrono i delitti ivi indicati.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non decisivo nel motivo statuendo: la Corte non ha ritenuto che i profili di cui al 275-bis mutino l'operatività della presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 nel caso concreto.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul regime sanzionatorio delle sostanze stupefacenti; richiamata come parte del quadro normativo dei reati che giustificano l'applicazione della presunzione cautelare speciale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda reati più gravi relativi agli stupefacenti; è esplicitamente compreso nell'elenco dell'art. 275, comma 3, c.p.p., dunque l'applicazione di misure cautelari per tale reato beneficia della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per i reati elencati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: il giudice deve considerarle sussistenti salvo prova contraria.
  • L'onere motivazionale del giudice è attenuato quando ricorre la predetta presunzione: è generalmente sufficiente dichiarare l'assenza di elementi idonei a superarla; la motivazione diventa più dettagliata solo se la difesa propone elementi specifici contrari.
  • Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di attualità del pericolo di reiterazione; va effettuata una valutazione concreta degli elementi fattuali relativi al ruolo, alle modalità operative e alla pericolosità dell'indagato.
  • La difesa, per superare la presunzione, deve allegare elementi concreti e riferiti al caso (es. nuovi accertamenti, cambiamento di condotte, elementi che dimostrino la riconducibilità delle esigenze cautelari a misure meno afflittive); deduzioni generiche risultano insufficienti.
  • In sede di riesame e di impugnazione, il giudice di merito e il giudice di legittimità verificano la congruenza e la logicità delle argomentazioni: ragioni diffuse e coerenti sulla natura e la gravità della condotta possono legittimare la conferma della custodia cautelare.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

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