Cassazione Penale, Sentenza n. 17842/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aprea aveva impugnato la sentenza di condanna emessa in giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) e per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada. Ha articolato due motivi: (1) omessa motivazione circa la mancata riduzione della pena nella misura di un mezzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla contravvenzione posta in continuazione con il delitto; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta recidiva senza adeguata argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nella parte relativa alla pena, rideterminandola in mesi sei e giorni sette di reclusione ed euro 1.466 di multa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione in appello circa la configurabilità della recidiva. Le condanne sostanziali (art. 73 DPR 309/90 e art. 116 co. 15 e 17 Codice della Strada) sono state in pratica confermate, salvo la correzione della determinazione della pena come sopra.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (come novellato dalla legge n. 103/2017)
La riduzione di pena per il rito abbreviato è una norma di favore; la Corte ha ritenuto che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la diminuzione prevista per le contravvenzioni (metà) debba essere applicata distintamente sugli aumenti di pena relativi alle contravvenzioni, mentre la riduzione di un terzo resta applicabile alle parti relative ai delitti
art. 76 cod. pen.
Richiamato come regola sul cumulo delle pene concorrenti; la Corte valuta che il principio del cumulo non esclude la possibilità di applicare la diversa misura di riduzione prevista per le contravvenzioni ai sensi dell'art. 442, comma 2
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione e sull'aumento di pena: la Corte prende atto della sua funzione ma ritiene che non impedisca di applicare la misura specifica di riduzione prevista per le contravvenzioni nel rito abbreviato
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il reato principale (stupefacenti); richiamata per identificare il delitto contestato
art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada
Norme sanzionatorie stradali contestate come contravvenzioni poste in continuazione con il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90
art. 533 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura bifasica (stabilire la pena per ciascun reato e poi determinare la pena unica): la Corte osserva che detta procedura non impedisce di tenere conto, nella determinazione, delle diminuzioni previste per il rito abbreviato
Massime di principio
- In caso di giudizio abbreviato che verte su reati tra i quali sussiste continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, va calcolata tenendo conto della diversa misura di favore prevista per le contravvenzioni (diminuzione della metà) e per i delitti (diminuzione di un terzo), applicandola distintamente alle rispettive componenti della pena
- Se in appello non vengono specificamente dedotte e motivate questioni (es. la configurabilità o meno della recidiva), tali censure possono risultare inammissibili in Cassazione per mancata allegazione di elementi specifici
- La perdita di autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nel reato continuato non esclude che il giudice, nel fissare la pena per ciascun reato, tenga conto delle norme di favore previste per il rito (quindi la misura fissa di riduzione prevista dall'art. 442 va rispettata ove applicabile)
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sola parte relativa alla pena e rideterminarla quando vi sia vizio specifico nella motivazione o nell'applicazione delle norme sul calcolo della diminuzione per il rito
- Per ottenere l'annullamento/variazione della pena per vizi nel calcolo della riduzione del rito abbreviato, è utile che la difesa in appello espliciti con precisione la metodologia di quantificazione della riduzione e le ragioni per cui la misura favorevole debba essere applicata alle specifiche componenti sanzionatorie
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