Cassazione Civile, Sentenza n. 1294/2020 del 22/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società bancaria)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza concluso dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo con sentenza n. 549/07/13, depositata il 12 novembre 2013, che aveva disposto il rimborso alla società bancaria di euro 1.601.658,06, oltre agli interessi di legge, nominando un commissario ad acta per l'ipotesi di inadempimento. L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 37, comma 50, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006: contestava che fossero stati riconosciuti, per il 2008, interessi su somme già dovute a titolo di interessi in relazione al credito della contribuente per il rimborso dell’IRPEG. Il ricorso, spedito per posta, non era corredato dall’avviso di ricevimento. All’udienza il difensore dell’Agenzia ha chiesto un rinvio per depositarlo, senza allegare e provare di essersi tempestivamente attivato presso l’amministrazione postale per ottenerne un duplicato. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché mancava agli atti l’avviso di ricevimento necessario a provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio. In assenza dell’avviso e di attività difensiva dell’intimata, non era consentito concedere un termine per il deposito né ricorrevano i presupposti per rinnovare la notificazione. La rimessione in termini avrebbe richiesto la prova documentale della tempestiva richiesta all’amministrazione postale di un duplicato, prova che non è stata offerta: la richiesta di semplice rinvio è stata quindi respinta. La Corte non ha esaminato nel merito la censura sugli interessi anatocistici. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si è costituita. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, essendo soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 379 c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, c.p.c..
L’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’inizio della relazione in udienza; oltre tale momento, la mancata produzione non può essere sanata con un termine, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
art. 380-bis c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, c.p.c..
Nel procedimento in camera di consiglio, l’avviso di ricevimento mancante può essere prodotto fino all’adunanza della Corte.
art. 372 c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, c.p.c..
La produzione dell’avviso di ricevimento entro i limiti temporali indicati è ammessa anche senza notifica alle altre parti mediante elenco, secondo quanto precisato dalla Corte.
art. 291 c.p.c.
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., fermo restando che il difensore del ricorrente, presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio, può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
La rinnovazione della notificazione non è applicabile per supplire alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento quando l’intimato non ha svolto attività difensiva.
L. n. 890/1982, art. 6, comma 1
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., fermo restando che il difensore del ricorrente, presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio, può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
La rimessione in termini per depositare l’avviso non ricevuto presuppone la prova documentale che il difensore si sia tempestivamente attivato per richiederne un duplicato all’amministrazione postale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
L’ulteriore contributo unificato previsto da questa disposizione non si applica quando soccombe un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1283 c.c.
La norma è stata invocata dall’Agenzia per contestare gli interessi riconosciuti su somme già dovute a titolo di interessi, ma la Corte non ha esaminato la censura nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile.
D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 50, convertito dalla L. n. 248/2006
La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso relativo agli interessi sul credito per rimborso d’imposta, ma la Corte non ha deciso tale questione sostanziale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l’avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio; se manca agli atti e l’intimato non ha svolto attività difensiva, il ricorso è inammissibile.
- L’avviso di ricevimento non depositato con il ricorso può essere prodotto, in udienza pubblica, fino a prima dell’inizio della relazione e, nel procedimento camerale, fino all’adunanza della Corte.
- Se l’avviso di ricevimento non è prodotto e il difensore dichiara di non averlo ricevuto, la rimessione in termini richiede la prova documentale della tempestiva richiesta di un duplicato all’amministrazione postale; la mera richiesta di rinvio per depositarlo non basta.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell’intimato, non consente né la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione.
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