Sentenza del 02/04/2015 n. 1363 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Soggezione a tassa di pubblicità - Sede della società - Cabina per tessere fotografiche - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la soggezione a tassa di pubblicità del cartello apposto sulla cabina per tessere fotografiche. La pretesa dell'amministrazione è stata quindi ritenuta fondata, poiché il cartello non identifica una sede societaria, ma svolge una funzione di pubblicità e di conoscenza della ditta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del cartello riportato sulla cabina per tessere fotografiche. La società sosteneva, in sostanza, che la cabina potesse essere considerata una propria sede e che il relativo contrassegno non avesse natura pubblicitaria. La decisione ha escluso tale impostazione: la sede societaria è quella risultante dall'atto costitutivo o dalle successive variazioni, mentre non può coincidere con ciascuna cabina distribuita sul territorio né essere situata contemporaneamente in più luoghi. Il cartello apposto sulla cabina serve quindi a rendere conoscibile la ditta e l'attività esercitata e costituisce un veicolo pubblicitario.
Norme richiamate
Disciplina della tassa sulla pubblicità
I messaggi o i contrassegni esposti su impianti o strutture destinati a rendere conoscibile una ditta o un'attività sono soggetti a imposizione quando svolgono una funzione pubblicitaria, anche se l'impianto non costituisce la sede legale o operativa dell'impresa.
Atto costitutivo e successive variazioni della società
La sede della società è quella formalmente dichiarata nell'atto costitutivo o nelle successive modifiche registrate; non può essere individuata in ciascuno dei luoghi nei quali sono collocate le cabine.
Massime di principio
- La qualifica di sede societaria dipende dalla formale indicazione negli atti societari e non dalla mera presenza fisica di apparecchiature o strumenti dell'impresa in un determinato luogo.
- Un'insegna o un cartello apposto su un distributore, una cabina o altra struttura può essere soggetto a tassa di pubblicità se rende riconoscibile la ditta o promuove l'attività, anche quando contiene informazioni apparentemente identificative.
- La presenza di un bene aziendale in un luogo non trasforma automaticamente quel luogo in una sede dell'impresa e non esclude la natura pubblicitaria del messaggio esposto.
- Per valutare l'imposizione occorre considerare la funzione concretamente svolta dal cartello: se prevale la finalità di far conoscere l'impresa o l'attività, il messaggio è normalmente qualificabile come pubblicitario.
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