Cassazione Penale, Sentenza n. 14402/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) condanna per omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativa ai redditi 2011; 2) condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942) per fatti posti in essere nel 2013. La ricorrente sosteneva la sussistenza della continuazione in ragione dell'omogeneità delle condotte, della contiguità spazio-temporale, della connessione societaria (la visura camerale avrebbe dimostrato che S.N.E.C. S.r.l. era partecipata per il 35,9% da Blu Wind S.r.l. già dal 1° luglio 2010) e della progressione criminosa tipica dei reati economici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto tardiva e quindi non considerabile la requisitoria del Procuratore generale (depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p.), ha rilevato che il Tribunale di Avellino non ha adeguatamente valutato e motivato rispetto all'elemento documentale prodotto (visura camerale che attesta la partecipazione tra le società) e non ha effettuato il completo accertamento degli indicatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della continuazione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza in piena libertà.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
reato di omessa dichiarazione fiscale; valutato in relazione alla possibile omogeneità rispetto ai reati fallimentari per fini di riconoscimento della continuazione
art. 216, comma 1 e 2, R.D. n. 267 del 1942
bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; centrale per accertare se esiste un medesimo disegno criminoso con il reato tributario
art. 81, comma finale, cod. pen.
riferimento normativo al concorso formale e alla continuazione, richiamato nei profili di accertamento del vincolo continuativo
art. 671 cod. proc. pen.
disciplina dell'incidente di esecuzione e dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
termine per il deposito della requisitoria del P.G.; il mancato rispetto rende la memoria tardiva e non considerabile dalla Corte
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
stabilisce i criteri/indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmabilità dei reati)
Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 (Di Maria)
afferma che l'unicità del disegno criminoso deve emergere da indici esteriori che attestino una progettualità antecedente
Corte cost. n. 183 del 2013
richiamata in relazione all'obbligo di rinnovazione del giudizio davanti a diverso collegio in caso di annullamento con rinvio
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva occorre produrre elementi concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario: non basta la mera somiglianza o la reiterazione di comportamenti illeciti.
- I giudici devono valutare e motivare tutti gli indicatori indicati dalla giurisprudenza (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, pianificazione antecedente): l'omissione di una valutazione su elementi prodotti dalla difesa può determinare l'annullamento con rinvio.
- La prova di collegamenti societari (partecipazioni, controllo, sede, direzione unitaria) costituisce elemento rilevante, e se documentata deve essere seriamente considerata nel giudizio sulla continuazione.
- La contiguità temporale e spaziale e la finalità unitaria (es. procrastinare il pagamento dei debiti, pregiudizio ai creditori/Erario) rafforzano l'ipotesi di un unico disegno criminoso, ma devono essere provate e inserite in una valutazione globalmente motivata.
- Sotto il profilo processuale, memorie o requisitorie depositate oltre i termini prescritti non possono essere considerate; ciò può influire sull'esito del giudizio in Cassazione.
- Se il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza senza un esame completo o motivazione adeguata, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio a diverso collegio per un nuovo esame libero dell'istanza.
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