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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14402/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) condanna per omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativa ai redditi 2011; 2) condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942) per fatti posti in essere nel 2013. La ricorrente sosteneva la sussistenza della continuazione in ragione dell'omogeneità delle condotte, della contiguità spazio-temporale, della connessione societaria (la visura camerale avrebbe dimostrato che S.N.E.C. S.r.l. era partecipata per il 35,9% da Blu Wind S.r.l. già dal 1° luglio 2010) e della progressione criminosa tipica dei reati economici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto tardiva e quindi non considerabile la requisitoria del Procuratore generale (depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p.), ha rilevato che il Tribunale di Avellino non ha adeguatamente valutato e motivato rispetto all'elemento documentale prodotto (visura camerale che attesta la partecipazione tra le società) e non ha effettuato il completo accertamento degli indicatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della continuazione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza in piena libertà.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    reato di omessa dichiarazione fiscale; valutato in relazione alla possibile omogeneità rispetto ai reati fallimentari per fini di riconoscimento della continuazione

  • art. 216, comma 1 e 2, R.D. n. 267 del 1942

    bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; centrale per accertare se esiste un medesimo disegno criminoso con il reato tributario

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    riferimento normativo al concorso formale e alla continuazione, richiamato nei profili di accertamento del vincolo continuativo

  • art. 671 cod. proc. pen.

    disciplina dell'incidente di esecuzione e dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    termine per il deposito della requisitoria del P.G.; il mancato rispetto rende la memoria tardiva e non considerabile dalla Corte

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    stabilisce i criteri/indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmabilità dei reati)

  • Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 (Di Maria)

    afferma che l'unicità del disegno criminoso deve emergere da indici esteriori che attestino una progettualità antecedente

  • Corte cost. n. 183 del 2013

    richiamata in relazione all'obbligo di rinnovazione del giudizio davanti a diverso collegio in caso di annullamento con rinvio

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva occorre produrre elementi concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario: non basta la mera somiglianza o la reiterazione di comportamenti illeciti.
  • I giudici devono valutare e motivare tutti gli indicatori indicati dalla giurisprudenza (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, pianificazione antecedente): l'omissione di una valutazione su elementi prodotti dalla difesa può determinare l'annullamento con rinvio.
  • La prova di collegamenti societari (partecipazioni, controllo, sede, direzione unitaria) costituisce elemento rilevante, e se documentata deve essere seriamente considerata nel giudizio sulla continuazione.
  • La contiguità temporale e spaziale e la finalità unitaria (es. procrastinare il pagamento dei debiti, pregiudizio ai creditori/Erario) rafforzano l'ipotesi di un unico disegno criminoso, ma devono essere provate e inserite in una valutazione globalmente motivata.
  • Sotto il profilo processuale, memorie o requisitorie depositate oltre i termini prescritti non possono essere considerate; ciò può influire sull'esito del giudizio in Cassazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza senza un esame completo o motivazione adeguata, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio a diverso collegio per un nuovo esame libero dell'istanza.

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