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Sentenza

Sentenza n. 10057/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202600405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, la carenza del requisito dei 35 anni di servizio per due ricorrenti, la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della pretesa. Il ricorso collettivo è stato ritenuto ammissibile per la perfetta identità delle situazioni sostanziali e processuali. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla carenza dei 35 anni di servizio, poiché i due ricorrenti interessati avevano provato di aver maturato 42 anni di servizio. L'eccezione di prescrizione è stata respinta perché l'intimazione ad adempiere del 10 gennaio 2022 aveva interrotto il termine e perché la prescrizione decorre dal provvedimento di liquidazione della buonuscita o dall'ultimo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio. Nel merito, l'INPS sosteneva che l'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973 non consentisse di computare i sei scatti e che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 fosse applicabile soltanto al personale espressamente indicato della Polizia di Stato, non anche alle forze di polizia a ordinamento militare. Sosteneva inoltre che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, disciplinando i sei scatti ai fini pensionistici, escludesse il loro computo nel TFS e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, fosse decadenziale. Cinque ricorrenti hanno rinunciato all'azione per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile nei confronti dei cinque ricorrenti che avevano rinunciato all'azione per sopravvenuta carenza di interesse. Per tutti gli altri ricorrenti ha accolto la domanda e annullato il prospetto impugnato. Il giudice ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 costituisca una disciplina successiva e integrativa rispetto all'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, sicché i sei scatti possono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. La nozione di forze di polizia contenuta nella disposizione è stata interpretata in senso ampio, comprendendo anche le forze di polizia a ordinamento militare e senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 da parte dell'art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della disciplina previgente; inoltre, l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. Il requisito sostanziale per il collocamento a domanda è il possesso di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non impedisce il riconoscimento del beneficio. È stato riconosciuto il diritto alla rideterminazione della buonuscita con inclusione dei sei scatti. Sulle differenze spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate in ragione dell'orientamento giurisprudenziale precedentemente non univoco.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come sostituito dall'art. 21 l. n. 232/1990

    Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Attribuisce i sei scatti stipendiali, anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032/1973

    L'elenco della base contributiva non esclude il computo dei sei scatti, poiché l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è norma successiva dotata di effetto integrativo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 della legge n. 231/1990, senza determinare la reviviscenza della disciplina previgente sui sei scatti per le forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387

    Conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo previdenziale sono riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la decisione in forma semplificata quando il ricorso è manifestamente fondato.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, purché appartenente a qualifiche equiparate a quelle contemplate dalla disposizione, senza distinzione rispetto al personale della Polizia di Stato.
  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita; la disposizione opera come integrazione successiva dell'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Per il riconoscimento del beneficio ai dipendenti collocati a riposo a domanda rilevano il compimento dei 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non è previsto a pena di decadenza, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso.
  • Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dal provvedimento di liquidazione o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconosciuto ai pagamenti rateali; un'intimazione ad adempiere interrompe la prescrizione.
  • Le differenze dovute sulla riliquidazione dell'indennità di buonuscita producono interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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