Sentenza n. 105/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare -OMISSIS- del 09/06/2025; - del successivo decreto di rigetto del ricorso presentato dall'odierno ricorrente dd. 01/07/2025; - del regolamento di disciplina dell'ITS Academy Udine, con particolare riferimento all'art. 6;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del 9 giugno 2025, successivo rigetto del ricorso amministrativo del 1° luglio 2025 e regolamento di disciplina dell'ITS Academy Udine, con particolare riferimento all'articolo 6
Esito
Favorevole al resistente (istituzione formativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla Fondazione ITS Academy Udine, del successivo provvedimento di rigetto del ricorso presentato contro la sanzione e dell'articolo 6 del regolamento di disciplina dell'istituto. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. All'udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato in modo inequivoco che, nelle more del giudizio, era venuto meno il proprio interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., rilevando che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Pertanto, quando il ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse al ricorso, il giudice non può procedere all'esame del merito ed è tenuto a dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, in favore della Fondazione resistente, per complessivi euro 2.000 oltre oneri di legge, anche in considerazione delle valutazioni già svolte nella precedente fase cautelare, nella quale era stata negata la sospensione degli atti impugnati. Nulla è stato disposto quanto al Ministero, non costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse
La dichiarazione inequivoca del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione impedisce l'esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione inequivoca del ricorrente, resa prima della decisione, circa il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito.
- Il principio della domanda comporta che il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione di merito quando il ricorrente non mantiene più un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto anche dell'esito della precedente fase cautelare.
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