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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/141

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/141 della Commissione del 19 gennaio 2023 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, con particolare attenzione a nuovi focolai e a miglioramenti del quadro sanitario in alcune aree di Polonia e Slovacchia. L’allegato I è integralmente sostituito e vengono ridefinite le zone I, II e III in più Stati membri. Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e tiene conto anche delle norme WOAH e delle misure di gestione del rischio già previste dal diritto dell’Unione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, e in particolare alle zone geografiche soggette a restrizioni I, II e III individuate in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Bulgaria e Romania. Le modifiche incidono sulla circolazione di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree regionalizzate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana; il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non introduce un regime temporaneo autonomo, ma aggiorna la mappatura delle zone restrittive già prevista dal regolamento (UE) 2021/605.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/141 della Commissione aggiorna la regionalizzazione della peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La misura risponde all’evoluzione dinamica della situazione epidemiologica, in particolare in Polonia e Slovacchia, e mira a riflettere in modo tempestivo i nuovi focolai nei suini selvatici e i miglioramenti del quadro sanitario in alcune aree già soggette a restrizioni.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e si inserisce nel sistema unionale di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili. I considerando ricordano che la peste suina africana incide gravemente sui suini detenuti e selvatici, sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti intra-UE e verso paesi terzi. La Commissione precisa che ogni modifica delle zone deve poggiare su dati epidemiologici, livello di rischio, principi scientifici di delimitazione geografica, orientamenti concordati con gli Stati membri e norme WOAH.

Revisione del quadro epidemiologico

La motivazione immediata della modifica è l’aggiornamento della situazione epidemiologica in alcuni Stati membri interessati. In Polonia sono stati registrati nuovi focolai nei suini selvatici, in particolare nelle regioni della Slesia, di Opole e della Varmia-Masuria, con conseguente aumento del rischio che deve essere rispecchiato nell’allegato I. Parallelamente, in alcune zone della Polonia e della Slovacchia la situazione è migliorata grazie alle misure di controllo applicate secondo la normativa unionale e il regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare gli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo.

Riclassificazione delle zone in Polonia e Slovacchia

Il regolamento dispone che alcune aree attualmente classificate come zona soggetta a restrizioni III passino a zona II, quando la malattia non è più presente nei suini detenuti da almeno tre mesi ma permane nei suini selvatici. Per altre aree, l’assenza di focolai per dodici mesi consente il passaggio da zona III a zona I. Al contrario, aree non precedentemente elencate, o già in zona I, vengono ricondotte a zona II per tenere conto di nuovi focolai e della necessità di rafforzare le misure di gestione del rischio. La Commissione sottolinea che, data la dinamicità della situazione, le nuove delimitazioni tengono conto anche delle aree circostanti.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato I sostituito contiene l’elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Le delimitazioni sono formulate con riferimento a regioni, province, distretti, comuni, frazioni e, in alcuni casi, porzioni di territorio individuate da strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi. Il testo copre, tra gli altri, territori in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Bulgaria e Romania.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il carattere di urgenza è espresso nei considerando, che richiedono l’efficacia immediata delle modifiche. Come ogni regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sulla classificazione delle aree e, indirettamente, sulle misure di movimentazione e controllo applicabili alle zone regionalizzate.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Criteri epidemiologici e scientifici per la revisione delle zone

I considerando richiamano che la delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi, sugli orientamenti della Commissione concordati con gli Stati membri e sulle norme internazionali WOAH, oltre che sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Aggiornamenti geografici in Polonia e Slovacchia

La revisione riflette nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, in particolare in Slesia, Opole e Varmia-Masuria, nonché il miglioramento della situazione in alcune zone restrittive della Polonia e della Slovacchia. Alcune aree passano a zona II per l’aumento del rischio, altre vengono riclassificate da zona III a zona II o da zona III a zona I in base all’assenza di focolai recenti in suini detenuti e/o selvatici.

Ampia ridefinizione delle restrizioni territoriali

L’allegato sostituito elenca dettagliatamente le zone soggette a restrizioni nei singoli Stati membri, con indicazioni amministrative e territoriali molto puntuali. Sono incluse, tra l’altro, diverse aree della Germania, dei Paesi baltici, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovacchia, dell’Italia, della Cechia, della Bulgaria e della Romania.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure di controllo veterinarioregionalizzazionemercato interno agricolo

Testo integrale

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