Regolamento (UE) 2023/140
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/140 della Commissione del 19 gennaio 2023 recante trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/140 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per recepire una decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 16 gennaio 2023. L’intervento consiste nell’aggiunta di una nuova voce all’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 aggiungendo una nuova persona fisica all’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti sottoposti a misure restrittive connesse a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica introdotta riguarda l’inserimento di una specifica persona fisica nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. Non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/140 della Commissione realizza la trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità è recepire a livello unionale l’aggiornamento adottato il 16 gennaio 2023 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, inserendo una nuova voce nell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si precisa che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco dei soggetti sottoposti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che l’aggiornamento deriva da una decisione del comitato sanzioni istituito in attuazione delle risoluzioni ONU 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015).
Contenuto della modifica
L’unica disposizione sostanziale del regolamento consiste nella modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. In concreto, viene aggiunta la persona fisica ABDUL REHMAN MAKKI, con vari alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, dati documentali, indirizzo e ulteriori informazioni identificative e funzionali. La voce riporta anche la data di designazione del 16 gennaio 2023, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure restrittive.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Non sono previste nel testo deroghe, procedure ulteriori o disposizioni transitorie: l’effetto pratico è l’immediato aggiornamento delle liste soggettive da parte degli operatori e delle autorità competenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco soggetti sanzionati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di una voce all’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Nuova iscrizione nell’allegato I
Nell’allegato è inserita la persona fisica ABDUL REHMAN MAKKI, con numerosi alias, data di nascita 10.12.1954, luogo di nascita Bahawalpur (Punjab, Pakistan), cittadinanza pakistana, dati identificativi di passaporto e numero di identificazione nazionale, indirizzo a Tayyiba Markaz, Muridke (Punjab, Pakistan), e qualifiche operative in relazione a LASHKAR-E-TAYYIBA/ JAMAAT-UD-DAWA. È indicata anche la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2023.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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