Sentenza n. 2028/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio dell’8 luglio 2026, notificato l’11 luglio 2026, che ha vietato al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., dopo avere smarrito un fucile durante una battuta di caccia il 10 ottobre 2024. Nel soccorrere il proprio cane, colto da malore, aveva appoggiato il fucile nel fodero sul tetto dell’autovettura e aveva ripreso la marcia senza riporlo all’interno; accortosi della perdita, era tornato a cercarlo, senza ritrovarlo, e aveva avvisato i Carabinieri. Il procedimento penale per omessa custodia era stato archiviato il 9 maggio 2025 per particolare tenuità del fatto. Con il primo motivo, deducendo travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, ha sostenuto che la Prefettura avesse valorizzato soltanto lo smarrimento, senza adeguatamente considerare il carattere isolato dell’episodio, l’agitazione dovuta al malore del cane e alle precedenti perdite di altri due animali, l’archiviazione, l’assenza di precedenti, la detenzione regolare di armi dal 1974, la collaborazione nelle ricerche, la denuncia aggiornata il 13 giugno 2025 e il tempo trascorso prima dell’avvio del procedimento. Con il secondo motivo, denunciando motivazione apparente e mancato esame delle sopravvenienze positive, ha lamentato che il decreto si limitasse a richiamare principi generali e a recepire il parere dei Carabinieri, senza confrontarsi con l’archiviazione e con gli elementi favorevoli esposti nella memoria procedimentale del 28 gennaio 2026. L’Amministrazione ha opposto la gravità della condotta di custodia e l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’esito penale.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha ritenuto che la ricostruzione prefettizia coincidesse nei suoi elementi essenziali con quella dello stesso ricorrente e che lasciare il fucile sul tetto dell’auto durante la marcia, fino a perderne il controllo ed esporlo all’apprensione di terzi, costituisse una grave negligenza direttamente rilevante rispetto all’obbligo di custodia. La cautela di riporre l’arma prima di ripartire era immediatamente esigibile anche nel contesto di agitazione addotto; tale circostanza e il carattere occasionale dell’episodio erano stati considerati dall’Amministrazione, ma non neutralizzavano la gravità delle modalità concrete. L’archiviazione per particolare tenuità, riferita a finalità e presupposti diversi, non vincolava la distinta prognosi amministrativa di affidabilità; non occorrevano né l’accertamento di pericolosità sociale né la reiterazione di condotte analoghe. La lunga detenzione senza precedenti, le ricerche, la denuncia e la collaborazione successiva non ridimensionavano in misura decisiva la negligenza che aveva causato la perdita definitiva dell’arma. Neppure il tempo trascorso e l’assenza di ulteriori fatti rendevano irragionevole la prognosi, poiché le modalità dell’episodio non consentivano di escludere con sufficiente rassicurazione il ripetersi di analoghe carenze di cautela. Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto, anche attraverso il parere istruttorio richiamato, aveva esaminato gli elementi favorevoli e illustrato perché non superassero il dubbio sull’affidabilità; l’obbligo di esame delle deduzioni non impone una risposta analitica separata a ciascuna di esse se emerge l’effettivo confronto con quelle rilevanti. Spese integralmente compensate per le peculiarità fattuali.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Va premesso che l’art. 39 T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne o inidonee detenerle in sicurezza.
Il divieto è una misura preventiva fondata su un giudizio prognostico di affidabilità, che deve basarsi su circostanze concrete e può essere formulato autonomamente rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giudizio di affidabilità investe anche la capacità dell’interessato di custodire le armi in modo da impedirne l’apprensione da parte di soggetti non autorizzati, in conformità all’obbligo di diligenza sancito dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’affidabilità comprende il rispetto dell’obbligo di custodire le armi in modo da impedirne l’apprensione da parte di soggetti non autorizzati; la violazione può emergere anche da un singolo episodio, se le sue concrete modalità rivelano una significativa carenza di diligenza.
art. 131-bis cod. pen.
L’archiviazione per particolare tenuità del fatto non preclude l’autonoma valutazione amministrativa della condotta, poiché l’apprezzamento della ridotta offensività e della non abitualità, rilevante ai fini della punibilità, risponde a finalità diverse da quelle sottese alla verifica delle garanzie di prudenza esigibili da chi detiene armi.
La valutazione penale di particolare tenuità e non abitualità non impedisce all’autorità amministrativa di apprezzare autonomamente la condotta ai fini della prudenza e affidabilità richieste al detentore di armi.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti e sentite le stesse sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti e verificato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi è una misura preventiva basata su una prognosi concreta di affidabilità; può fondarsi anche su un singolo episodio, se le sue modalità rivelano una significativa inosservanza dell’obbligo di custodia e una perdita di controllo dell’arma idonea a esporla all’apprensione di terzi.
- L’archiviazione penale per particolare tenuità del fatto non preclude una distinta valutazione amministrativa dell’affidabilità, perché la ridotta offensività e la non abitualità rilevanti in sede penale rispondono a finalità diverse dalle esigenze di prudenza e sicurezza nella detenzione di armi.
- La prognosi prefettizia sfavorevole non richiede l’accertamento di una pericolosità sociale né la reiterazione di condotte analoghe, quando un fatto concretamente accertato sia già idoneo a incrinare il necessario giudizio di affidabilità nella custodia delle armi.
- L’obbligo di esaminare le deduzioni partecipative non comporta una risposta analitica e separata a ogni argomento, purché dal provvedimento e dagli atti istruttori richiamati risulti un effettivo confronto con gli elementi rilevanti e siano intelligibili le ragioni per cui non modificano la valutazione.
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