Cassazione Penale, Sentenza n. 9952/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello ritenendo violata la legge penale e processuale e sostenendo che il fatto doveva essere qualificato come contravvenzione (art. 712 c.p.) e non come delitto di ricettazione (art. 648 c.p.). Inoltre deduce che il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado e che, in ogni caso, in qualità di rivenditore al dettaglio di bombole di gas non poteva essere consapevole della presunta provenienza illecita delle bombole fornite da altra ditta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto in termini di ricettazione sulla base degli elementi di fatto (assenza del tappo-sigillo originale, presenza di adesivo diverso, omessa o inattendibile spiegazione sul possesso), che consentono di inferire il dolo, almeno eventuale. Ha inoltre escluso che la prescrizione fosse maturata prima della pronuncia di primo grado: il conteggio del termine decorre dal giorno successivo al compimento del reato e si computa fino alle ore 24 dell'ultimo giorno. Perciò le statuizioni civili confermate dalla Corte d'appello restano valide. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie della ricettazione: la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche dalla mancanza di una spiegazione attendibile sul possesso e dalle modalità di cessione delle bombole (assenza di tappo-sigillo, apposizione di adesivo diverso), integrando il dolo, anche nella forma eventuale.
art. 712 cod. pen.
La disposizione, evocata dal ricorrente quale possibile qualificazione come contravvenzione, non è stata ritenuta applicabile in luogo della ricettazione: i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la scelta della fattispecie più grave.
art. 157 cod. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente nel combinato; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la sua richiamata applicazione mutasse la corretta qualificazione del fatto operata dai giudici di merito.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come vizio processuale; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi non ha annullato la sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 (convertito)
Normativa speciale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedimento istruito per via scritta in assenza di richiesta di discussione orale).
Massime di principio
- La qualificazione tra ricettazione (delitto) e eventuali fattispecie contravvenzionali va valutata sulla base degli elementi di fatto: rimozione di sigilli, marchi indelebili, modalità di cessione e l'assenza di spiegazioni attendibili possono far ritenere il dolo, almeno nella forma eventuale.
- La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche da indizi e circostanze (omessa o inattendibile spiegazione sul possesso) e non richiede prova diretta di conoscenza.
- Il termine di prescrizione per reati consumati decorre dal giorno successivo alla consumazione (ore 0 del giorno successivo) e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno computato: perciò il calcolo può essere determinante e va compiuto con attenzione al giorno esatto di consumazione.
- In Cassazione non è consentito riesaminare questioni di fatto non valutate o emerse dopo i gradi di merito: nuove date di consumazione o documenti non depositati in tempo possono essere inammissibili o irrilevanti in sede di legittimità.
- Se la prescrizione fosse già maturata al momento della pronuncia di primo grado ciò potrebbe comportare la revoca delle statuizioni civili dipendenti dalla sentenza penale (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite), quindi la rilevanza temporale della prescrizione può avere implicazioni anche sulle statuizioni civili.
- La confutazione del motivo in Cassazione richiede che i rilievi del ricorrente non siano manifestamente infondati: motivazioni ben articolate e prova documentale già prodotta nei gradi di merito sono essenziali per ottenere accoglimento.
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