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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43244/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 19.4.2023 che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro emesso il 24.3.2023, ritenendo che il difensore fiduciario, avv. Matteo De Meo, mancasse di legittimazione perché l'atto di nomina trasmesso telematicamente agli atti del riesame non risultava sottoscritto dall'indagato. Il Tribunale aveva escluso che la sottoscrizione apposta sull'originale depositato in udienza potesse supplire alla carenza, ritenendo la ricevuta di deposito insufficiente a dimostrare la corrispondenza tra il documento cartaceo e quello telematico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame. I giudici della Cassazione hanno rilevato che nel fascicolo processuale risultavano due documenti depositati telematicamente in data 5.4.2023: (i) la nomina con firma digitale dell'avvocato (senza firma del cliente) e (ii) la nomina firmata manualmente dall'indagato e dal difensore; inoltre in udienza erano state prodotte la ricevuta di deposito e la copia cartacea firmata. Pertanto il Tribunale non aveva esaminato la duplice documentazione e aveva fondato la declaratoria di inammissibilità su una valutazione incompleta. La Corte ha inoltre chiarito i principi di diritto relativi alle formalità della nomina del difensore (assenza di particolari formalità richieste dalla legge, ma necessità di un minimo riferibile al mandante, cioè la sottoscrizione dell'indagato anteriore o contestuale all'atto cui il mandato si riferisce) e ha disposto che il giudice del riesame verifichi ex novo, alla luce dei documenti realmente presenti nel fascicolo, la legittimazione del difensore a proporre l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    menzionato come base per il riesame avverso il decreto di sequestro

    indica la procedura del riesame che è stata esperita; principio di devoluzione dell'esame in Cassazione sul corretto esercizio del riesame

  • art. 96 cod. proc. pen.

    citate nella sentenza in relazione alla mancata previsione di specifiche formalità per l'atto di nomina

    afferma che la legge non richiede particolari formalità né autenticazione della sottoscrizione per l'atto di nomina del difensore, ma resta necessario un elemento minimo che colleghi la dichiarazione al mandante

  • art. 324 cod. proc. pen.

    menzionato nel ricorso come norma che disciplina l'elezione di domicilio

    rimarcato che l'art. 324 si occupa dell'elezione di domicilio e non impone un nuovo deposito della nomina quando questa sia già presente negli atti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi del ricorso

    norma procedurale che regola i termini e i limiti dei motivi in cassazione

  • art. 24 d.l. 137/2020

    richiamato dal ricorrente in relazione al deposito telematico sul portale PST

    utilizzato per sostenere la regolarità del deposito telematico dell'atto di nomina e la possibilità di allegare documenti con firma digitale secondo le disposizioni sul processo telematico

  • provvedimento DGSIA del 24.2.2021

    citato nei motivi e nelle memorie in relazione alle modalita' di deposito telematico

    secondo la Corte, il provvedimento prevede il deposito di un atto abilitante non necessariamente firmato digitalmente e specifica quando gli allegati devono recare firma digitale; la mancata firma digitale sul documento telematico non esclude che la nomina sia risultante da altra documentazione presente nel fascicolo

  • giurisprudenza citata (Sez. 4, Khalid; Sez. 6, Spampinato; Sez. 3, Lobina)

    sentenze n. 10551/2021, n. 57546/2017, n. 2401/1999

    richiamate per i principi secondo cui l'atto di nomina non richiede particolari formalità o autenticazione quando rilasciato alla presenza del difensore, ma deve comunque consentire l'identificazione del mandante; in Lobina si sottolinea che la firma dell'indagato deve essere anteriore o contestuale all'atto cui il mandato si riferisce

Massime di principio

  • La nomina del difensore non richiede formalità speciali né necessariamente la firma digitale, ma deve contenere un elemento minimo che la colleghi al mandante, tipicamente la sottoscrizione dell'indagato anteriore o contestuale all'atto impugnato
  • In caso di depositi telematici e cartacei concomitanti, il giudice deve esaminare l'intero fascicolo e la documentazione presente prima di dichiarare l'inammissibilità per carenza di legittimazione del difensore
  • La produzione in udienza dell'originale cartaceo firmato può avere rilievo probatorio e non può essere automaticamente disconosciuta se nel fascicolo risultano documenti che attestano il deposito precedente della nomina
  • Nel processo telematico, l'indice e la ricevuta di deposito sul portale sono elementi utili a dimostrare l'avvenuto deposito; il giudice deve valutare se tali elementi, insieme alla copia cartacea, dimostrino la corrispondenza e la tempestività della nomina
  • Se il giudice omette di considerare documenti pertinenti depositati prima dell'impugnazione, la decisione può essere annullata e il giudice di merito richiamato a verificare ex novo la legittimazione

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