Cassazione Penale, Sentenza n. 24297/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per ricettazione di un telefono cellulare sostenendo: 1) nullità per violazione dell'obbligo di comunicazione al difensore delle conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale nel processo d'appello trattato in forma cartolare; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della responsabilità, contestando che la Corte si fosse basata solo sul dato formale dell'intestazione delle SIM e dei tabulati telefonici senza accertare l'effettiva disponibilità delle schede agli imputati, anche alla luce del fatto che sono coniugi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: le conclusioni scritte del Procuratore generale, pur depositate, non erano state comunicate al difensore e tali conclusioni non sono «meramente eventuali» nel processo cartolare; la mancata comunicazione determina una nullità generale che lede il diritto di difesa (art. 178 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito e non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma distingue il ruolo delle parti nel processo cartolare; la Cassazione interpreta che le conclusioni del Pubblico Ministero devono essere comunicate e la loro mancata comunicazione lede la partecipazione consapevole dell'imputato e il diritto di difesa, integrando una nullità generale.
Cass. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 (Rv. 284164)
Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui le conclusioni della parte pubblica nel processo cartolare non sono meramente eventuali e la loro mancata comunicazione configura nullità generale.
Cass. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021 (Rv. 281152)
Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152
Decisione richiamata che chiarisce la nozione di 'intervento' dell'imputato come partecipazione attiva e cosciente al processo e sostiene che non è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per la dichiarazione di nullità derivante dalla mancata comunicazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel processo d'appello cartolare costituisce una nullità di ordine generale che incide sul diritto di difesa e legittima l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Nel processo cartolare le conclusioni del P.M. non sono 'meramente eventuali': la difesa deve essere messa in condizione di conoscerle per poter controreplicare; non è necessario provare un pregiudizio concreto oltre la mancata conoscenza.
- Quando si impugna una decisione basata su elementi formali (es. intestazione di SIM e tabulati), il giudice deve valutare anche l'effettiva disponibilità materiale e l'idoneità probatoria di tali elementi, considerando fattori come rapporti di convivenza o matrimoniali che possono giustificare una contitolarità o uso congiunto.
- In presenza di nullità procedurali gravi, la Corte può assorbire i motivi sostanziali non decisivi e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando alla corte di merito il riesame completo della responsabilità alla luce della prova.
- Difensori: vigilare sulla ricezione e sulla tempestiva comunicazione di tutti gli atti di parte, in particolare delle conclusioni del P.M. nel processo cartolare, e sollevare formalmente la questione prima dell'estinzione del procedimento per preservare i rimedi.
- Magistratura e Procure: assicurare che le conclusioni depositate nel processo cartolare siano effettivamente comunicate alle parti e risultino dal fascicolo processuale per evitare nullità e rinnovazioni di giudizio.
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