Sentenza n. 383/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 18/02/2025, n. 221/2025, notificata il 19.02.2025, avente ad oggetto carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 221/2025, recante condanna al pagamento di € 1.000,00 per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, notificata al Ministero il 19 febbraio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 giugno 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, ma non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il ricorso è stato notificato il 4 luglio 2025, oltre 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, in quanto l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato la definitività della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce recanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Agrigento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il perdurante inadempimento ha disposto l'intervento sostitutivo, nominando quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà agire, su istanza dell'interessato, entro l'ulteriore termine di 60 giorni. L'incarico è stato ritenuto non remunerabile in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza relativo all'obbligo di pagamento dell'amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La previsione sulla gratuità dell'incarico del commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Prima di proporre il ricorso per ottemperanza relativo a una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e disporre contestualmente, per l'eventuale ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere individuato all'interno dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e svolge l'incarico senza ulteriore compenso quando ciò discenda dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per fattispecie omogenee.
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