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Sentenza

Sentenza n. 8172/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 2 febbraio 2026, notificato in data 6 febbraio 2026, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento alla delibera del Consiglio Centrale di disciplina del 7 novembre 2025; con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenziali all’annullamento.

Giustizia amministrativa202603837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia del 2 febbraio 2026, notificato il 6 febbraio 2026, di irrogazione della destituzione disciplinare con decorrenza dal 29 luglio 2021, nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera del Consiglio Centrale di disciplina del 7 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, nonché eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e della certezza del diritto, sostenendo la prescrizione o decadenza dell’azione disciplinare. In particolare, ha affermato che il procedimento avrebbe dovuto essere avviato entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza penale oppure entro 40 giorni dalla sua notificazione all’amministrazione. La sentenza penale d’appello, che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, era stata comunicata all’amministrazione l’11 ottobre 2024 ed era divenuta irrevocabile il 16 novembre 2024; il procedimento disciplinare era stato invece avviato il 2 aprile 2025. Secondo il ricorrente, il termine di 120 giorni era quindi già decorso, e non poteva essere fatto decorrere dalla successiva comunicazione dell’attestazione di irrevocabilità, poiché l’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 non subordinerebbe l’avvio del procedimento disciplinare al passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo tempestivo l’avvio del procedimento disciplinare. Ha aderito all’orientamento ormai prevalente secondo cui il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, interpretato in conformità al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile da parte dell’amministrazione, e non dalla mera pubblicazione della sentenza né dalla comunicazione di una pronuncia ancora impugnabile. La conoscenza rilevante deve comprendere anche l’attestazione di irrevocabilità, perché solo a quel momento l’amministrazione dispone del presupposto definitivo per l’azione disciplinare. Nel caso concreto, la comunicazione dell’irrevocabilità era pervenuta al Ministero il 28 gennaio 2025; l’avvio del procedimento il 2 aprile 2025 era pertanto tempestivo. Il TAR ha inoltre evidenziato che l’interessato, essendo necessariamente a conoscenza degli esiti del processo penale che lo riguarda, può notificare all’amministrazione la sentenza conclusiva, così da assicurare certezza e speditezza al procedimento disciplinare. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'amministrazione

    Il termine per l’avvio dell’azione disciplinare decorre, secondo l’interpretazione conforme al buon andamento, dalla conoscenza qualificata della sentenza penale corredata dall’attestazione della sua irrevocabilità, non dalla mera pubblicazione o dalla comunicazione di una sentenza ancora impugnabile.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento costituisce parametro per interpretare l’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 nel senso di individuare quale dies a quo la conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 per l’avvio dell’azione disciplinare conseguente a un procedimento penale decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell’amministrazione, della sentenza penale irrevocabile, comprensiva dell’attestazione di irrevocabilità.
  • La mera comunicazione o notificazione di una sentenza penale ancora impugnabile non fa decorrere il termine decadenziale per l’avvio del procedimento disciplinare, poiché l’amministrazione non dispone ancora dell’esito definitivo del giudizio penale.
  • L’interpretazione del termine disciplinare deve essere coordinata con il principio di buon andamento dell’amministrazione e con l’esigenza di certezza e speditezza del procedimento; l’interessato può contribuire a rendere certo il dies a quo notificando all’amministrazione la sentenza penale conclusiva e la relativa attestazione di irrevocabilità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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