Cassazione Civile, Ordinanza n. 34915/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore aereo)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di voli aerei A/R Palermo-Lisbona prenotati da due passeggeri. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la compagnia aerea a corrispondere agli attori una somma pari al costo dei biglietti. Uno dei passeggeri proponeva appello insistendo, secondo la sua prospettazione, sulla dichiarazione di risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento volontario del vettore, sulla restituzione del prezzo del biglietto e sul risarcimento del maggior danno da sostenere per acquistare altri voli. Il Tribunale respingeva l'appello. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancanza/insufficienza di motivazione sul rigetto della domanda di risoluzione del contratto di trasporto; 2) motivazione apparente o insufficiente sul rigetto della domanda risarcitoria, anche con riferimento alla riprotezione ex Regolamento CE n. 261/2004; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e errore percettivo sul contenuto di una prova, con richiamo anche all'art. 2697 c.c.; 4) violazione degli artt. 1453, 1218 e 1681 c.c. e degli artt. 5, 8 e 12 Reg. CE n. 261/2004, sostenendo la confusione tra compensazione pecuniaria e risarcimento del danno e lamentando il rigetto dell'ulteriore danno patrimoniale; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per il mancato addebito delle spese del grado d'appello alla compagnia aerea. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice d'appello avesse correttamente interpretato la domanda, osservando che l'istanza di risoluzione non trovava effettivo supporto nel motivo di appello, e ha giudicato gli altri motivi in parte infondati e in parte inammissibili perché diretti a rivalutare il fatto o comunque eccentrici rispetto alla ratio decidendi, ossia l'accertata insussistenza di un danno ulteriore risarcibile. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha affermato che: il primo motivo non coglieva la reale domanda devoluta in appello, poiché la pretesa di risoluzione era rimasta priva di effettivo contenuto nell'atto di gravame; il secondo motivo era infondato per esistenza del minimo costituzionale della motivazione e, in parte, inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del fatto; il terzo motivo era infondato poiché sostanzialmente istruttorio e fondato anche su una censura di violazione dell'onere della prova non condivisibile; il quarto motivo era inammissibile perché non attaccava la ratio decisiva della sentenza, fondata sull'assenza di un danno ulteriore risarcibile; il quinto era un "non motivo", poiché la soccombenza in appello giustificava la mancata condanna della controparte alle spese del grado. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure di nullità/motivazione, evidenziando che alcuni motivi erano in realtà diretti a contestare il fatto o a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte ritiene integrato il minimo costituzionale della motivazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta mancante o solo apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno della nullità, ma ritenuto non violato perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente.
art. 1453 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la risoluzione del contratto di trasporto; la Corte osserva che la domanda di risoluzione non era realmente devoluta in appello in modo effettivo.
art. 1218 c.c.
Invocato in relazione alla dedotta responsabilità contrattuale del vettore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile poiché non colpiva la ratio decidendi sull'assenza di danno ulteriore.
art. 1681 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della responsabilità del vettore; la Corte non ravvisa una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta sostanzialmente istruttoria e fattuale, dunque non ammissibile come errore processuale rilevante nei termini dedotti.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione del riparto dell'onere della prova, rilevando che la censura era infondata e comunque fondata su una prospettazione fattuale.
art. 5 Reg. CE n. 261/2004
Richiamato dal ricorrente sul tema della cancellazione del volo; la Corte non entra nel merito della disciplina poiché il motivo è inammissibile o eccentrico rispetto alla ratio decidendi.
art. 8 Reg. CE n. 261/2004
Il ricorrente lo invoca per contestare la nozione di riprotezione; la Corte ritiene la censura non decisiva rispetto all'accertamento di merito sull'assenza di danno risarcibile.
art. 12 Reg. CE n. 261/2004
Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto idoneo a incidere sull'esito per il carattere eccentrico della censura.
art. 7 Reg. CE n. 261/2004
Evocato dal ricorrente per distinguere la compensazione pecuniaria dal risarcimento del danno; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma sul difetto di attacco alla ratio del giudizio di merito.
art. 91 c.p.c.
Il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese della parte rimasta soccombente; il ricorrente non aveva titolo a pretendere le spese del grado d'appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza, la censura deve colpire la reale ratio decidendi: se il giudice di merito fonda il rigetto sull'assenza di un danno risarcibile, è inammissibile un motivo che discuta aspetti diversi o non decisivi.
- La deduzione di nullità per difetto di motivazione è infondata se la sentenza contiene un percorso argomentativo minimo e comprensibile; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del fatto.
- Le censure che mirano a contestare contenuti istruttori, valutazione delle prove o riparto dell'onere probatorio, quando formulate sotto il profilo della nullità, sono inammissibili se in realtà sollecitano una rivalutazione del merito.
- In tema di interpretazione della domanda, il giudice di appello può ritenere non effettivamente devoluta una domanda formalmente richiamata nelle conclusioni quando il motivo di gravame e la sua illustrazione mostrano che l'interesse concreto dell'appellante riguarda un diverso petitum sostanziale.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza: la parte che vede respinto l'appello o il ricorso non ha diritto alla rifusione delle spese del grado e può essere condannata al pagamento di quelle della controparte.
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