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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35289/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un agente di calciatori professionisti aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo al 2003, fondato su accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, con cui il reddito dichiarato era stato rideterminato in misura molto più elevata. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente, valorizzando scritture private prodotte in giudizio, la documentazione bancaria e la circostanza che alcune attività sarebbero state svolte da società di famiglia, escludendo inoltre il rischio di doppia imposizione. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse trascurato gli elementi presuntivi a base dell'accertamento, avesse attribuito rilievo a accordi di riduzione del compenso privi di data certa e avesse illogicamente ravvisato una duplicazione impositiva pur in presenza di distinti presupposti fiscali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha osservato che, trattandosi di sentenza pubblicata il 18 dicembre 2012, si applica il nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che consente il controllo solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Nel caso concreto, la C.T.R. avrebbe trascurato gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento, concentrandosi su documenti privi di adeguata forza dimostrativa e formulando un argomento incongruo sulla doppia imposizione, nonostante avesse riconosciuto attività e presupposti impositivi diversi tra il contribuente e le società di famiglia. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e divergenza tra redditi dichiarati e risultanze istruttorie

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla C.T.R. per affermare l'applicabilità del principio di cassa ai redditi di lavoro autonomo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nella formulazione novellata, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e non più per insufficiente o contraddittoria motivazione

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    norma che ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della novella in conformità ai canoni ermeneutici generali

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio di motivazione è oggi denunciabile soltanto nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più deducibili la semplice insufficienza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi presuntivi posti a base dell'atto impositivo e non può limitarsi a valorizzare documenti di controprova privi di adeguata forza dimostrativa o di data certa.
  • La censura di doppia imposizione è infondata quando il giudice di merito abbia accertato distinti presupposti impositivi e differenti attività svolte da soggetti diversi, anche se collegati tra loro.
  • Chi intende denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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