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Sentenza

Sentenza n. 1977/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania - Napoli n. -OMISSIS- depositata in segreteria in data 26 luglio 2022, della Sezione IV resa nel giudizio n.r.g. -OMISSIS-/2022.

Giustizia amministrativa202401979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al giudicato relativo all’obbligo di rimborso del contributo unificato versato dal difensore anticipatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore anticipatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania del 26 luglio 2022, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 17 febbraio 2023. La sentenza aveva accolto il ricorso, compensando le spese di lite, ma non era stata eseguita quanto all’obbligo dell’amministrazione soccombente di rimborsare il contributo unificato anticipato dal difensore, come documentato dalla dichiarazione di anticipazione resa ai sensi dell’art. 93 c.p.c. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile e non ha provato l’avvenuto adempimento. La questione centrale riguardava l’operatività dell’obbligo di rimborso del contributo unificato anche in presenza di compensazione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza al giudicato. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha dimostrato l’adempimento, gravando su di essa l’onere di provare l’estinzione dell’obbligazione. Il giudice ha chiarito che la compensazione delle spese di lite non esonera la parte soccombente dal pagamento del contributo unificato, il cui onere resta a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, anche in caso di mancata costituzione e di compensazione giudiziale delle spese. Ha ordinato all’amministrazione scolastica di rimborsare al ricorrente l’importo del contributo unificato effettivamente documentato come versato, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni su istanza dell’interessato. L’amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l’inottemperanza al giudicato e di ordinare all’amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto temporale per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.”

    La parte soccombente deve sostenere il contributo unificato anche quando le spese processuali sono compensate o non si è costituita; la soccombenza rilevante si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    La dichiarazione di anticipazione resa dal difensore è stata ritenuta idonea a documentare che il contributo unificato era stato anticipato dal ricorrente.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite non esonera la parte soccombente dall’obbligo di sostenere e rimborsare il contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta provati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine previsto dalla legge, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato; in mancanza, sussiste l’inottemperanza.
  • Il difensore che abbia anticipato il contributo unificato può chiedere in sede di ottemperanza il pagamento diretto dell’importo, quando la sua anticipazione risulti documentata e il giudicato ponga il relativo onere a carico della parte soccombente.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’esercizio sostitutivo dei necessari adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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