Cassazione Penale, Ordinanza n. 04045/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi di impugnazione non indicavano l'interesse concreto e attuale dell'impugnante a conseguire un risultato più favorevole mediante l'eliminazione della decisione impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. I primi due motivi deducevano violazione di legge, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non aveva spiegato quale concreto interesse avesse a ottenere una pronuncia assolutoria nel merito, anziché la declaratoria di estinzione già pronunciata in appello.
Norme richiamate
art. 568 c.p.p.
È richiamato implicitamente il principio dell'interesse ad impugnare, valutato in termini di concreta utilità derivante dall'annullamento della decisione impugnata.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, poiché il ricorrente non ha chiarito la utilità pratica della domanda di assoluzione nel merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953
l'interesse ad impugnare ... va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata
L'interesse ad impugnare sussiste solo se il gravame è concretamente idoneo a determinare, tramite l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante; l'onere di allegarlo grava sul ricorrente.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve risultare dalla concreta prospettazione contenuta nel ricorso e deve consistere in una utilità pratica attuale e specifica derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.
- Quando la decisione impugnata ha già definito la posizione dell'imputato in modo favorevole sotto il profilo estintivo, chi ricorre per ottenere una pronuncia assolutoria nel merito deve spiegare in modo puntuale quale ulteriore vantaggio giuridico o pratico ne deriverebbe.
- La mancata allegazione dell'interesse ad impugnare comporta l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
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