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Sentenza

Sentenza n. 9379/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della sentenza n. 254/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/02/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta docente per quattro anni scolastici e aveva ordinato al Ministero di attivarla, accreditando complessivamente euro 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme di legge e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento né fornito chiarimenti, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di ulteriori interessi sulla somma dovuta sino al soddisfo. Ha rigettato ogni ulteriore domanda e condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la disposizione per fondare la propria competenza sul giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l'avvenuto decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È richiamato dal titolo esecutivo per delimitare il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica preliminare della regolare formazione del giudicato, della notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice amministrativo di ordinare l'adempimento del comando giudiziale.
  • L'Amministrazione che, a fronte della deduzione documentata dell'inadempimento, non fornisca chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento; il giudice può quindi accogliere la domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertati dal giudicato, che devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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